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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 489 del 08.06.2023, resa sul ricorso R.G. n. 125/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 04.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del 11.03.2025 (in materia di c.d. Carta del Docente).

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 489 dell'8 giugno 2023, relativa al riconoscimento della Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 489 dell'8 giugno 2023, notificata in forma esecutiva al Ministero il 4 aprile 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto dei ricorrenti alla Carta Elettronica del Docente per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la Carta, o altro strumento equipollente, per importi complessivi individualmente determinati. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito depositando una relazione dalla quale risultava che la pratica era stata trasmessa al Ministero per l'esecuzione, ma non ha contestato l'attuale mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto quindi integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e della disciplina speciale sull'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, lo ha condannato a completare l'ottemperanza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della Carta del Docente o l'accredito delle somme spettanti. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Consente, in caso di insufficiente disponibilità degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione pubblica per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia esecutivo e siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, c.p.a.
  • Quando una sentenza notificata in forma esecutiva impone a un'amministrazione statale il pagamento o l'erogazione di somme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del titolo limitandosi a dimostrare la trasmissione interna della pratica o l'avvio di adempimenti organizzativi, se il comando giudiziale non è stato concretamente eseguito.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
  • L'insufficiente capienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti dell'amministrazione, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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