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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - della Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.5.2025 avente ad oggetto rendiconti della gestione anni 2021-2022-2023.Rettifica, affissa all'Albo Pretorio Comunale a far data dal 18/6/25 per i successivi 15 giorni; - della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.5.2025 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 D.Lgs. n. 267/2000 affissa all'Albo Pretorio Comunale a far data dal 18/6/25 per i successivi 15 giorni; di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese gli allegati tutti e specificatamente le seguenti note: · della nota prot. 0023303/25 del 28.5.25 Proposta di delibera n. 15 del 09.05.2025 dall'oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. N. 267/2000”. Emendamento. · Proposta di delibera n° 25 del 27/05/2025. Rendiconti della gestione anni 2021-2022-2023. Rettifica

Giustizia amministrativa202500313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni consiliari di approvazione della rettifica dei rendiconti di gestione per gli anni 2021-2022-2023 e del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti, tutti consiglieri comunali di minoranza, hanno impugnato le deliberazioni consiliari n. 13 e n. 14 del 30 maggio 2025, deducendo l'illegittimità derivante dal mancato rispetto del termine previsto dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. 267/2000 per la messa a disposizione dei consiglieri della proposta, dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta e dei relativi allegati. Il TAR aveva già ritenuto, in sede cautelare, che tale termine fosse perentorio e funzionale all'esercizio dello ius ad officium dei consiglieri comunali. Successivamente, il Comune, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha riconvocato il Consiglio comunale e ha adottato le deliberazioni nn. 56 e 57 del 14 ottobre 2025, previa osservanza del termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL, riproponendo integralmente il contenuto delle deliberazioni impugnate. I ricorrenti hanno sostenuto che le delibere originarie, non essendo state formalmente annullate in autotutela, fossero ancora esistenti e che permanesse l'interesse a ottenerne l'annullamento giudiziale, anche ai fini della regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che l'interesse a ricorrere debba consistere in un'utilità concreta, attuale, personale e diretta derivante dalla decisione, e non in una generica pretesa di legalità. La rinnovazione integrale delle deliberazioni impugnate, adottata previa riconvocazione del Consiglio e nel rispetto del termine procedimentale, ha eliminato gli effetti degli atti originariamente viziati e li ha sostituiti con nuovi provvedimenti privi del vizio procedimentale contestato. Ne consegue che l'interesse dei ricorrenti è stato integralmente soddisfatto, nonostante le delibere originarie non fossero state formalmente annullate in autotutela. Le spese della fase di merito sono state compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della tempestiva esecuzione dell'ordinanza cautelare da parte del Comune.

Norme richiamate

  • art. 227, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.

    Il termine per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta e dei relativi allegati è qualificato come perentorio e funzionale al pieno esercizio delle funzioni consiliari; la sua violazione determina una lesione dello ius ad officium.

Massime di principio

  • La rinnovazione integrale di un provvedimento amministrativo impugnato, mediante l'adozione di un nuovo atto sostitutivo privo del vizio contestato, può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimini gli effetti dell'atto originario e soddisfi integralmente l'interesse concreto del ricorrente.
  • L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione, e deve consistere in un'utilità concreta, attuale, personale e diretta, non in una generica pretesa di legalità.
  • Il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. 267/2000 per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della documentazione contabile è perentorio e la sua violazione lede lo ius ad officium, in quanto impedisce un adeguato esame istruttorio prima della discussione e della deliberazione sul rendiconto.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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