Ordinanza n. 63/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al corso-concorso volto al reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di personale da inquadrare nell’Area C Ufficiali forestali - Livello retributivo C1 - Vice commissario del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con determinazione n. 2693 del 30 dicembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché della comunicazione di esclusione del 26 gennaio 2026, con la quale è stata rigettata la domanda di partecipazione della ricorrente con la seguente motivazione: “La laurea triennale non fa parte dei titoli di studio previsti per l'ammissione al concorso”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per il reclutamento di 22 ufficiali forestali e comunicazione di esclusione per possesso di laurea triennale non prevista dal bando
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’ammissione al corso-concorso per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità nell’Area C, profilo di ufficiale forestale-vice commissario del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, nonché la comunicazione con cui la sua domanda di partecipazione è stata respinta perché la laurea triennale posseduta non rientrava tra i titoli di studio richiesti. Dal testo emerge che l’art. 3 del bando richiedeva, per il Profilo forestale, il diploma di laurea in Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali o titoli equipollenti, ovvero una laurea magistrale o specialistica equiparata. La censura cautelare presupponeva l’illegittimità della scelta di escludere la laurea triennale, verosimilmente per irragionevolezza o altri vizi nell’individuazione del requisito, ma il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. In via preliminare, ha rilevato che il bando escludeva espressamente la laurea triennale e richiedeva un diploma di laurea, oppure una laurea magistrale o specialistica equiparata. Ha quindi richiamato il principio secondo cui l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi, purché correlati alla specifica figura professionale ricercata; tale scelta è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o difetto di motivazione. A un primo esame, proprio della fase cautelare, il Collegio non ha ravvisato tali vizi nella previsione del bando né nell’esclusione della candidata, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del suo esame sommario il TAR ha respinto la domanda di sospensione per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nell’individuazione dei requisiti di partecipazione a un concorso pubblico, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, purché i requisiti siano coerenti con la specifica figura professionale da reclutare.
- La scelta dell’amministrazione relativa ai titoli di studio richiesti in un concorso pubblico è sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti dell’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o difetto di motivazione.
- In sede cautelare, la sospensione del bando o dell’esclusione presuppone un sufficiente fumus boni iuris; in mancanza di una prima evidenza dei vizi dedotti, la domanda cautelare deve essere respinta, salva la riserva di approfondimento nella fase di merito.
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