Sentenza del 24/05/2018 n. 2379 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Operazioni infragruppo - Cessione lista clienti e dipendenti senza rappresentanza - Cessione ramo d'azienda - Non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Q.I. s.r.l. contro un avviso di accertamento IRES relativo al periodo d'imposta 2010. In particolare, l'Ufficio sosteneva: da un lato, che la documentazione predisposta dalla società per le operazioni infragruppo non fosse idonea a determinare il valore normale dei prezzi di trasferimento e giustificasse l'applicazione della sanzione; dall'altro, che la cessione da parte della consociata estera di una lista clienti insieme a due dipendenti costituisse una cessione di ramo d'azienda. Secondo l'Agenzia, il costo avrebbe dovuto essere ammortizzato nei limiti di un diciottesimo ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUIR, anziché nei limiti di un decimo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento delle riprese contestate. Quanto alla sanzione sui prezzi di trasferimento, ha ritenuto sufficiente che la documentazione della Q.I. consentisse all'Amministrazione di ricostruire il valore normale delle operazioni, anche se il risultato dell'analisi fosse diverso da quello dichiarato dal contribuente. Quanto alla cessione della clientela, ha escluso la qualificazione come ramo d'azienda, rilevando che i due dipendenti erano stati riassunti non contestualmente, non avevano poteri di rappresentanza o di firma e svolgevano attività di mero supporto, non idonee a produrre autonomamente reddito d'impresa. L'Ufficio non aveva inoltre fornito elementi ulteriori sufficienti e non poteva trasferire sul contribuente l'onere della prova della diversa qualificazione dell'operazione. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla Q.I. s.r.l. le spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina il valore normale delle operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo. La decisione considera sufficiente, ai fini dell'esclusione della sanzione, che la documentazione del contribuente consenta all'Amministrazione finanziaria di verificare e ricostruire il valore normale delle transazioni.
Art. 1, commi 2 e 2-ter, d.lgs. n. 471/1997
La documentazione può essere considerata idonea indipendentemente dal fatto che, all'esito dell'analisi, il valore delle transazioni risulti diverso da quello individuato dal contribuente.
La predisposizione di documentazione idonea per le operazioni infragruppo ha una funzione premiale: la sanzione non è applicabile quando la documentazione permette all'Amministrazione di esercitare pienamente i poteri di controllo, anche se l'Ufficio determina un valore normale diverso da quello dichiarato.
Art. 103, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Prevede il diverso regime di deduzione dei costi relativi all'avviamento e ai beni immateriali aziendali, richiamato dall'Ufficio per sostenere l'ammortamento del costo in misura non superiore a un diciottesimo. La norma non è stata ritenuta applicabile perché l'operazione non riguardava un ramo d'azienda.
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'Agenzia lo aveva richiamato per sostenere il proprio potere di riqualificazione dell'operazione. La Commissione ha ritenuto improprio il richiamo, trattandosi di una disposizione relativa all'imposta di registro e non sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare fiscalmente l'esistenza di un ramo d'azienda ai fini IRES.
Art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato in tema di elemento soggettivo e colpa nelle sanzioni tributarie. La decisione osserva che un'interpretazione incerta dell'obbligo documentale renderebbe difficilmente configurabile la colpa del contribuente.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010
Può essere considerata idonea la documentazione necessaria per l'analisi del valore delle transazioni infragruppo indipendentemente dalla circostanza che, in esito a tale analisi, tale valore dovesse risultare diverso da quello individuato dal contribuente.
La stessa Amministrazione finanziaria aveva chiarito che l'idoneità della documentazione va valutata in base alla sua capacità di consentire il controllo, non in base alla coincidenza tra il valore dichiarato e quello successivamente determinato dall'Ufficio.
Massime di principio
- La cessione di una lista clienti non costituisce automaticamente cessione di ramo d'azienda: occorre dimostrare il trasferimento di un complesso organizzato di beni e risorse dotato di autonomia funzionale e idoneo a produrre reddito in modo autonomo.
- Il trasferimento di dipendenti privi di poteri di firma o rappresentanza, con mansioni meramente esecutive o di supporto, non è di per sé sufficiente a conferire autonomia aziendale al compendio ceduto.
- La non contestualità tra acquisizione della clientela e assunzione dei dipendenti può costituire un elemento contrario alla qualificazione dell'operazione come trasferimento di ramo d'azienda.
- Quando l'Amministrazione intende riqualificare fiscalmente un'operazione, deve fornire la prova degli elementi concreti che giustificano la diversa qualificazione; tale onere non può essere automaticamente trasferito al contribuente.
- In materia di prezzi di trasferimento, la documentazione è normalmente idonea se consente all'Ufficio di ricostruire il valore normale delle operazioni, anche quando la ricostruzione conduce a un valore diverso da quello indicato dal contribuente.
- La predisposizione di documentazione transfer pricing completa e verificabile può evitare l'applicazione della sanzione specifica, pur non impedendo all'Amministrazione di rettificare il valore delle operazioni o il reddito imponibile.
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