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Ordinanza

Ordinanza n. 10719/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito né ha ancora dichiarato l’irricevibilità. Ha disposto che le parti interloquiscano sul possibile profilo di tardività, depositando memorie entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La causa è stata rinviata per la definizione all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Un’impresa di costruzioni ha impugnato il provvedimento con cui l’ANAC ha disposto un’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, notificato il 12 marzo 2026. Il Comune interessato dalla vicenda si è costituito quale controinteressato. Il TAR ha rilevato d’ufficio, sottoponendolo al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità per tardività: dal corpo del ricorso risulta che l’impugnazione è stata notificata l’11 maggio 2026, oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a., ritenuto applicabile dalla Sezione anche alle controversie relative alle annotazioni nel Casellario informatico.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, la disposizione è stata applicata al possibile rilievo di tardività del ricorso.

  • art. 120 c.p.a.

    Secondo il TAR, il termine decadenziale di 30 giorni previsto dal rito speciale degli appalti è applicabile alla controversia relativa all’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • La questione di irricevibilità per tardività rilevata d’ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione.
  • Secondo l’orientamento richiamato dal TAR, l’impugnazione di un provvedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a., decorrente dalla comunicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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