Sentenza n. 548/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 1198/2024, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta Elettronica del Docente, per l’importo di 500 euro annui negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente ha quindi confermato l’avvenuta ottemperanza, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la domanda di ottemperanza fosse stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che fosse quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa della ricorrente. Il Ministero è stato condannato a rimborsare i cinque sesti delle spese di lite, liquidate complessivamente in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata, tenuto conto dell’intervallo temporale tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso per ottemperanza e l’effettivo accreditamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta e sia venuta meno la posizione di contrasto tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale e sopravvenuta esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la valutazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della regolazione delle spese, il tardivo adempimento dell’amministrazione consente di ritenere fondata la pretesa azionata, soprattutto quando l’esecuzione intervenga dopo la richiesta di pagamento e la notifica del ricorso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della condotta processuale e sostanziale delle parti e dell’esito virtuale della controversia.
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