Cassazione Penale, Sentenza n. 34570/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amato, sottoposto al regime di cui all'art. 41‑bis Ord. pen., impugnava il regolamento d'istituto che vietava l'introduzione nei pacchi di cibi cotti, ritenendo tale divieto ingiustificato alla luce della Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 e violativo del diritto a una corretta alimentazione e del diritto alla salute nonché di discriminazione rispetto ad altre strutture. Denunciava altresì violazione del diritto di difesa per la riqualificazione del reclamo operata dal giudice di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge processuale: il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente qualificato il reclamo come "generico" ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., ritenendo che la regolazione dei contenuti dei pacchi non incidesse su un diritto soggettivo garantito ma sulle modalità del suo esercizio, rimesse alla discrezionalità amministrativa per ragioni di sicurezza, igiene e tutela della salute. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (valutazione di colpa per l'impugnazione irrituale).
Norme richiamate
art. 35 Ordinamento penitenziario
Disciplina i limiti della tutela giurisdizionale nei confronti di determinati reclami; consente la qualificazione del reclamo come "generico" quando non riguardi posizioni di diritto soggettivo tutelate dall'art. 69 co. 6 lett. b).
art. 35‑bis Ordinamento penitenziario
Prevede il reclamo al magistrato di sorveglianza per detenuti e la relativa procedura; usata nel caso per inquadrare l'impugnazione proposta da Amato.
art. 41‑bis Ordinamento penitenziario
Regime penitenziario speciale cui è sottoposto il ricorrente; la Corte rileva che il regime ammette restrizioni finalizzate a sicurezza e ordine che incidono sulle modalità di ricezione di pacchi senza eliminare del tutto i diritti fondamentali.
art. 69 co. 6 lett. b) Ordinamento penitenziario
Indica le ipotesi nelle quali sussiste una situazione di diritto soggettivo suscettibile di tutela giurisdizionale; la Corte ha verificato l'assenza di tale situazione nel caso concreto, giustificando la qualificazione come reclamo generico.
art. 14 co. 2 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento esecuzione Ord. pen.)
Norma richiamata dal ricorrente in tema di limitazioni nell'introduzione di oggetti e generi alimentari; la Corte ritiene che le limitazioni imposte rientrino nelle prerogative regolamentari finalizzate a sicurezza e igiene.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Documento amministrativo richiamato dal ricorrente per sostenere che i cibi cotti non siano automaticamente vietati; la Corte non ha ritenuto decisiva la circolare rispetto alla discrezionalità amministrativa e alle esigenze di sicurezza invocate.
art. 568 co. 5 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla conversione dell'atto in ricorso per cassazione; citata per la procedura seguita dall'impugnante.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza deve preliminarmente qualificare il reclamo: se la pretesa non incide su una posizione di diritto soggettivo tutelata, il reclamo è "generico" e non dà luogo a tutela giurisdizionale.
- Le limitazioni sulle modalità di ricezione di pacchi in regime di 41‑bis sono valutate soprattutto alla luce di esigenze di sicurezza, igiene e rapidità di controllo; se incidono solo sulle modalità e non eliminano il diritto di ricevere generi, ricadono nella discrezionalità amministrativa.
- La mera richiamata disparità di trattamento tra istituti richiede la dimostrazione che sussista una concreta lesione di un diritto soggettivo; altrimenti la questione non è idonea a fondare un reclamo giurisdizionale.
- La riqualificazione del reclamo operata dal giudice non è di per sé violazione del diritto di difesa, salvo che la riqualificazione abbia pregiudicato l'effettiva possibilità del contraddittorio in punti essenziali; in mancanza di tale pregiudizio, la riqualificazione è legittima.
- Chi propone impugnazioni palesemente fuori dei casi di tutela giurisdizionale rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni per l'impugnazione irrituale; prima di proporre ricorso occorre verificare la sussistenza di una posizione soggettiva direttamente violata.
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