Sentenza n. 1255/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Lizzano n. 41 del 07/05/2022, nonché degli allegati (relazioni ed elaborati grafici), con la quale è stato approvato il PIRT della fascia costiera del Comune di Lizzano, alla presenza di soli 5 consiglieri comunali su 16 oltre al Sindaco; - ove occorra, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni comunali permanenti, approvato dal Consiglio Comunale di Lizzano con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14/10/1991, prot. 4254, n. 126, nella parte in cui, all’art. 25, prevede che l’Assise consiliare in seconda convocazione possa deliberare in presenza di “almeno 4 consiglieri”, siccome in contrasto con l’art. 38 TUEL; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Lizzano n. 41 del 7 maggio 2022, di approvazione del Piano di Interventi di Recupero Territoriale della fascia costiera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Venticinque cittadini hanno chiesto l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del PIRT della fascia costiera del Comune di Lizzano, adottata con la presenza di cinque consiglieri su sedici, oltre al Sindaco. Hanno inoltre impugnato, ove occorresse, l’art. 25 del regolamento del Consiglio comunale del 1991, che consentiva in seconda convocazione di deliberare con almeno quattro consiglieri, deducendone il contrasto con l’art. 38 TUEL, oltre a contestare gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non riporta ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dopo che i ricorrenti, con nota del 29 maggio 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ne hanno chiesto l’improcedibilità. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure sulla deliberazione e sul regolamento. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza del 9 settembre 2022, n. 422, per difetto del fumus boni iuris; tale valutazione cautelare non ha comportato una decisione di merito. Spese integralmente compensate, considerato che le parti non avevano svolto deduzioni di merito dopo la fase cautelare; resta irripetibile il contributo unificato versato dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando: - dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
Il ricorso è improcedibile quando, sopravvenuta la perdita di interesse alla decisione di merito, viene meno l’interesse a una pronuncia sul ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso; il giudice non procede quindi all’esame delle censure sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 1987/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 7639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 677/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 678/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 679/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 680/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →