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Sentenza

Sentenza n. 1255/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Lizzano n. 41 del 07/05/2022, nonché degli allegati (relazioni ed elaborati grafici), con la quale è stato approvato il PIRT della fascia costiera del Comune di Lizzano, alla presenza di soli 5 consiglieri comunali su 16 oltre al Sindaco; - ove occorra, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni comunali permanenti, approvato dal Consiglio Comunale di Lizzano con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14/10/1991, prot. 4254, n. 126, nella parte in cui, all’art. 25, prevede che l’Assise consiliare in seconda convocazione possa deliberare in presenza di “almeno 4 consiglieri”, siccome in contrasto con l’art. 38 TUEL; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202200842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Lizzano n. 41 del 7 maggio 2022, di approvazione del Piano di Interventi di Recupero Territoriale della fascia costiera

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Venticinque cittadini hanno chiesto l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del PIRT della fascia costiera del Comune di Lizzano, adottata con la presenza di cinque consiglieri su sedici, oltre al Sindaco. Hanno inoltre impugnato, ove occorresse, l’art. 25 del regolamento del Consiglio comunale del 1991, che consentiva in seconda convocazione di deliberare con almeno quattro consiglieri, deducendone il contrasto con l’art. 38 TUEL, oltre a contestare gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non riporta ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dopo che i ricorrenti, con nota del 29 maggio 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ne hanno chiesto l’improcedibilità. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure sulla deliberazione e sul regolamento. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza del 9 settembre 2022, n. 422, per difetto del fumus boni iuris; tale valutazione cautelare non ha comportato una decisione di merito. Spese integralmente compensate, considerato che le parti non avevano svolto deduzioni di merito dopo la fase cautelare; resta irripetibile il contributo unificato versato dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando: - dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;

    Il ricorso è improcedibile quando, sopravvenuta la perdita di interesse alla decisione di merito, viene meno l’interesse a una pronuncia sul ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso; il giudice non procede quindi all’esame delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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