Cassazione Penale, Ordinanza n. 26889/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la condanna per ricettazione. Dal testo emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della sentenza di merito, contestando la valutazione del compendio probatorio e la motivazione fondata sul rinvenimento dell'imputato in possesso di un'autovettura rubata. La Corte rileva che le doglianze non individuavano un vizio di legittimità specifico, ma chiedevano una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; non risultano dal testo ulteriori motivi specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La fattispecie oggetto del giudizio è la ricettazione; il richiamo serve solo a individuare il reato contestato, non a risolvere una questione interpretativa specifica della norma.
art. 606 lett. e) c.p.p.
La modifica introdotta dalla l. n. 46 del 2006 non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella dei giudici di merito; il sindacato resta limitato ai casi di travisamento della prova, purché specificamente indicato e macroscopicamente percepibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
legge n. 46 del 2006
È richiamata per precisare che la riforma dell'art. 606 lett. e) c.p.p. non amplia il potere della Corte di cassazione fino a consentire una rivalutazione del merito.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per la valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Si ribadisce il principio per cui alla Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto riservati al giudice di merito.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
È richiamata come precedente conforme sul limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto.
Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia
Precisa che il travisamento della prova è deducibile solo se gli atti rilevanti sono indicati in modo specifico e se la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi è immediatamente percepibile, senza che rilevino minime incongruenze.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del materiale probatorio né sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura per travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico gli atti rilevanti e dimostra una contraddittorietà della motivazione immediatamente percepibile, non essendo sufficienti contestazioni generiche o la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando il ricorso si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle prove e dei fatti, esso è inammissibile perché esula dai limiti del sindacato di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →