Sentenza del 27/01/2016 n. 1509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione e accertamento notificato il 6 aprile 2004 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 7 febbraio 1998 e registrata il 1° marzo 2001, che aveva dichiarato l’usucapione dell’immobile. L’Agenzia aveva elevato il valore ai fini dell’imposta di registro da 150.000.000 a 320.000.000 di lire, ridotto il valore iniziale al 1963 ai fini Invim da 15.000.000 a 4.000.000 di lire e liquidato complessivamente 76.477 euro per imposte complementari di registro, catastali e Invim. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva ridotto del 10% il valore accertato e la CTR aveva confermato tale decisione, S.D. ricorse per cassazione con due motivi: (1) denunciò la violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986 e un vizio di motivazione, sostenendo che l’avviso non indicava adeguatamente criteri ed elementi obiettivi della stima; (2) denunciò la violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 643/1972 e dell’art. 17 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che per l’Invim andava determinato l’incremento maturato fino al 31 dicembre 1992, mentre l’avviso avrebbe fatto riferimento a un periodo successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché entrambi i motivi erano inammissibili. Il primo era privo di autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto i passaggi dell’avviso necessari a verificare la censura sulla sua motivazione; inoltre, il quesito di diritto era generico e non collegato alla concreta ratio della sentenza impugnata. Anche il secondo motivo era inammissibile per le stesse carenze: mancava l’indicazione del contenuto dell’avviso e il quesito non era riferito alla fattispecie concreta. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva confermato la riduzione del 10% disposta in primo grado. S.D. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle entrate 3.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
In primis esso è privo del requisito dell'autosufficienza sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., avendo il ricorrente censurato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell'avviso di rettifica senza riportare testualmente i passi di esso che si sono assunti erroneamente interpretati o pretermessi.
Quando si censura in cassazione la valutazione della motivazione di un atto amministrativo, il ricorrente deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto, così da consentire alla Corte di verificare la doglianza sulla sola base del ricorso.
Art. 51 del D.P.R. n. 131/1986
La norma era invocata dal contribuente in relazione alla valutazione dell’immobile ai fini dell’imposta di registro; la Corte non ha deciso nel merito la questione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Art. 52, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986
La norma era invocata per sostenere l’obbligo di indicare nell’avviso i criteri e gli elementi obiettivi della stima. La Corte non ne ha definito l’applicazione nel caso concreto, perché il ricorso non riportava il contenuto pertinente dell’avviso e il quesito di diritto era generico.
Art. 16 del D.P.R. n. 643/1972
La disposizione era richiamata dal contribuente sulla determinazione temporale dell’incremento imponibile ai fini Invim; la Corte non ha esaminato la questione nel merito, dichiarando inammissibile il motivo per carenza di specificità e autosufficienza.
Art. 17 del D.Lgs. n. 504/1992
La disposizione era invocata insieme all’art. 16 del D.P.R. n. 643/1972 per sostenere che l’Invim dovesse essere calcolata sull’incremento maturato entro il 31 dicembre 1992. La Corte non ha affermato una regola sostanziale sul punto, perché il motivo era inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso amministrativo deve riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti: non è sufficiente rinviare all’atto o descriverne genericamente le omissioni.
- Il quesito di diritto, quando richiesto, deve collegare la concreta vicenda alla norma applicabile e indicare con precisione il principio giuridico di cui si chiede l’affermazione; una domanda astratta o generica può rendere il motivo inammissibile.
- L’inammissibilità per difetti di formulazione o autosufficienza impedisce l’esame della questione tributaria nel merito: questa decisione, pertanto, non stabilisce se la stima dell’immobile o il calcolo temporale dell’Invim fossero sostanzialmente corretti.
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