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Sentenza

Sentenza n. 3639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202402074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1901/2023, relativa al diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, riguardante una pluralità di opere realizzate su un fabbricato già interessato da un’istanza di condono edilizio ex l. n. 724/1994 ancora pendente e da un’ordinanza di demolizione. In primo grado aveva dedotto che il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione né negare la sanatoria senza prima definire il procedimento di condono, sostenendo inoltre la formazione del condono per silenzio-assenso e la natura precaria e temporanea delle opere. In appello ha contestato la sentenza del TAR deducendo violazione degli artt. 36 d.P.R. n. 380/2001, 4 l.r. Campania n. 19/2009 e 1, comma 73, l.r. Campania n. 16/2004, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente escluso la formazione del silenzio-assenso sul condono per la mancata produzione di una perizia giurata, benché tale documento fosse stato prodotto e la stessa amministrazione ne avesse dato atto. Ha quindi dedotto l’illegittimità dell’eventuale diniego tardivo del condono per violazione dell’art. 39, comma 4, l. n. 724/1994 e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Con un secondo motivo ha sostenuto che le opere, destinate al ricovero di attrezzi agricoli, mangime o animali, fossero precarie e temporanee e riconducibili all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre riproposto le censure di primo grado non esaminate dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di appello né la fondatezza delle questioni relative al condono, al silenzio-assenso, alla perizia giurata, alla natura precaria delle opere o alla legittimità del diniego di sanatoria. Nel corso dell’udienza di smaltimento, il difensore dell’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, già rappresentata in una memoria. Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione e ha dichiarato improcedibile l’appello. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune appellato non si era costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’appello nell’udienza di smaltimento.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Costituiva la base normativa dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria oggetto del diniego, ma la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dall’appellante per sostenere che le opere avessero natura precaria e fossero riconducibili all’attività edilizia libera; la questione non è stata esaminata.

  • art. 39, comma 4, l. n. 724/1994

    Invocato dall’appellante in relazione alla dedotta formazione del silenzio-assenso sul condono; la sentenza non decide la questione.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Invocato dall’appellante per contestare l’eventuale diniego tardivo del condono; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio d’appello, la parte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’appello improcedibile, senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito delle questioni sostanziali dedotte, anche quando riguardino la legittimità di un diniego edilizio e la formazione del silenzio-assenso su un procedimento di condono.
  • In caso di mancata costituzione dell’amministrazione appellata, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello non comporta una pronuncia sulle spese di lite a carico dell’appellata non costituita.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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