Cassazione Penale, Sentenza n. 14273/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di tentata estorsione (capo A) e gli arresti domiciliari per lesioni personali aggravate (capo B). In cassazione erano sollevati tre motivi principali: (1) inutilizzabilità dell'accertamento antropometrico effettuato dalla Polizia di Stato in quanto privo di delega del pubblico ministero; (2) vizi nella valutazione del riconoscimento fotografico/video operato dalla polizia giudiziaria e travisamento della consulenza difensiva relativa all'impossibilità di una consulenza antropometrica; (3) vizio nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato, contestando che il Tribunale non avrebbe valutato l'effettiva e prossima occasione per delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la giurisprudenza consente atti di iniziativa della polizia giudiziaria dopo la trasmissione della notizia di reato, purché non contrastino con direttive successive del pubblico ministero, e l'atto contestato non era in contrasto. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico e manifestamente infondato: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il riconoscimento fotografico è una prova atipica la cui affidabilità dipende dalla credibilità della deposizione; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la valutazione del riconoscimento alla luce di ulteriori elementi probatori. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente applicato i criteri giurisprudenziali per la valutazione del pericolo di reiterazione, che può essere desunto da elementi di fatto e non richiede la previsione di una specifica occasione imminente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza dispone gli adempimenti di competenza della cancelleria.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i limiti della motivazione in cassazione: la Corte si è attenuta ai limiti strettamente necessari all'esame del ricorso.
art. 348, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle censure inerenti atti della polizia giudiziaria; la Corte ha interpretato la normativa nel senso che non vieta atti di iniziativa successivi alla notizia di reato, salvo contrasto con direttive del pubblico ministero.
art. 349, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle garanzie procedurali connesse agli atti di indagine e al riesame delle misure; la Corte ha valutato la legittimità delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria.
art. 370 cod. proc. pen.
Invocato in relazione ai poteri e limiti della polizia giudiziaria e della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto lecite le iniziative svolte in assenza di contrasto con direttive successive.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle censure sul riconoscimento (ricognizione/identificazione); la Corte ha ribadito che l'individuazione fotografica è prova atipica la cui forza probatoria dipende dalla credibilità del teste che la riferisce.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai criteri di valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari; la Corte ha applicato l'orientamento che consente di desumere il pericolo da elementi di fatto senza richiedere una specifica occasione imminente.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; la Corte dispone l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La polizia giudiziaria può compiere atti di iniziativa anche dopo la trasmissione della notizia di reato, purché non contravvengano a direttive successive del pubblico ministero; la mera mancata delega formale non rende automaticamente inutilizzabili gli atti.
- Il riconoscimento fotografico/video è una prova atipica: la sua affidabilità si valuta attraverso la credibilità e la coerenza della deposizione di chi ha effettuato il riconoscimento e dal quadro probatorio complessivo; il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento su tali elementi se adeguatamente motivato.
- Per la misura cautelare relativa al pericolo di reiterazione non è necessario dimostrare l'esistenza di una specifica occasione prossima di delinquere; è sufficiente una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale che renda probabile la commissione di ulteriori reati.
- I motivi generici o che ripropongono questioni di merito già valutate dal giudice di merito sono suscettibili di essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili in Cassazione se privi di specificità giuridica.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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