Sentenza n. 4584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso contro gli atti della procedura di chiamata di un professore di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione degli atti della procedura ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, indetta per la chiamata di un professore di prima fascia. La ricorrente aveva contestato la selezione del controinteressato, cui la commissione aveva attribuito il giudizio di «ottimo», rispetto al giudizio di «buono» conseguito dalla ricorrente. Nel giudizio di revocazione sono stati dedotti tre supposti errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Il primo riguardava l’affermazione della sentenza revocanda secondo cui la seduta postuma della commissione, convocata dopo la notifica del ricorso, sarebbe stata sollecitata dall’Università per fornire chiarimenti istruttori; secondo la ricorrente, dagli atti sarebbe risultata l’inesistenza di tale richiesta e, quindi, la carenza di potere della commissione. Il secondo riguardava la valutazione degli indicatori bibliometrici: la ricorrente sosteneva che la sentenza avesse erroneamente qualificato come mero correttivo, già coerente con i criteri originari, la considerazione delle citazioni in rapporto all’anno di pubblicazione, mentre tale criterio sarebbe stato introdotto soltanto nella seduta postuma. Il terzo riguardava il giudizio di congruenza delle pubblicazioni del controinteressato con il settore scientifico-disciplinare: la ricorrente sosteneva che la commissione avesse inizialmente valutato 172 pubblicazioni come congruenti, salvo riconoscere successivamente l’incongruenza di 66 di esse, con conseguente modifica postuma dei criteri e confessione dell’erroneità della valutazione originaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i requisiti dell’errore di fatto revocatorio ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.: l’errore deve derivare da una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti; deve riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato; deve essere decisivo, cioè causalmente collegato alla decisione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’esistenza della convocazione della commissione da parte dell’Università costituiva un punto controverso nel giudizio di appello, essendo stata proprio dedotta la carenza di potere della commissione nella seduta postuma. Inoltre, l’errore non sussisteva: dal verbale risultava che la commissione si era riunita per esaminare la documentazione relativa al ricorso trasmessa dall’Università, circostanza idonea a dimostrare la volontà dell’Ateneo di sollecitare chiarimenti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la questione se la seduta postuma avesse modificato i criteri bibliometrici originari era stata ampiamente controversa nel giudizio di appello. L’eventuale adesione del giudice alla ricostruzione dell’Università, anziché a quella della ricorrente, avrebbe potuto integrare un error in judicando, ma non un errore di fatto revocatorio. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la questione relativa alla congruenza delle pubblicazioni e al significato della seduta postuma era controversa, avendo l’Università negato che vi fosse stato un riconoscimento dell’erroneità delle valutazioni originarie. Il mero contrasto tra la sentenza e una ricostruzione documentale prospettata dalla parte non integra errore revocatorio quando il fatto sia stato oggetto di contestazione e valutazione giudiziale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti intimate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura universitaria di chiamata dei professori di prima fascia, oggetto della controversia originaria.
art. 106 c.p.a.
Richiama i casi e la disciplina della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, purché l’errore riguardi un punto non controverso, non espressamente deciso e sia decisivo.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre soltanto in presenza di una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riferita a un punto non controverso, non espressamente motivato e decisivo per la pronuncia.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la censura investe una questione che le parti hanno discusso in modo contrapposto e sulla quale il giudice abbia aderito a una delle ricostruzioni prospettate.
- Il contrasto tra la sentenza e una determinata lettura delle risultanze documentali non integra errore revocatorio se i fatti documentati erano controversi; in tal caso, l’eventuale erronea valutazione può rilevare, se del caso, come error in judicando, ma non come errore di fatto revocatorio.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, dei verbali di una commissione o dell’interpretazione dei criteri concorsuali già esaminati nel giudizio di merito.
- La trasmissione da parte dell’amministrazione alla commissione giudicatrice della documentazione relativa al ricorso del candidato può costituire elemento idoneo a dimostrare la richiesta di chiarimenti istruttori, senza che la successiva seduta della commissione integri, per ciò solo, un’attività svolta in carenza assoluta di potere.
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