Cassazione Civile, Ordinanza n. 23801/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società concessionaria di servizi di telefonia fissa e mobile aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate contestava il tardivo versamento della tassa di concessione governativa relativa a un contratto di fornitura di servizi per l'anno 2013, irrogando una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa tardivamente versata. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo la fondatezza della pretesa erariale e negando l'operatività del ravvedimento operoso. In pendenza del termine per impugnare la sentenza di appello, la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, senza versare alcun importo, sostenendo che si trattasse di controversia relativa esclusivamente a sanzione collegata a un tributo già definito tramite pagamento, seppure tardivo. L'Agenzia aveva invece respinto l'istanza, ritenendo che la controversia attenesse a un atto di mera riscossione e che la fattispecie non rientrasse nella definizione agevolata. Con il ricorso avverso il diniego la società deduceva l'erroneità di tale interpretazione e la riconducibilità del caso alla disciplina della definizione a zero delle sanzioni collegate ai tributi, mentre il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR risultava assorbito dall'esame del diniego.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la lite rientrasse nell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, poiché la sanzione riguardava un tributo che risultava comunque pagato, ancorché tardivamente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, mentre le spese del giudizio sul diniego sono state integralmente compensate per la peculiarità della materia. L'esame dei motivi del ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
individua il presupposto della tassa di concessione governativa oggetto di tardivo versamento contestato
art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
prevede la sanzione amministrativa irrogata per il tardivo versamento della tassa
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dall'amministrazione come disciplina della sanzione per ritardato versamento
art. 6, comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione"
consente la definizione agevolata senza pagamento della sanzione quando il rapporto tributario principale sia stato già definito o estinto anche con modalità diverse dalla procedura agevolata, inclusi il pagamento del tributo e altre forme di definizione
art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- La definizione agevolata delle sole sanzioni collegate a tributi presuppone che il rapporto relativo al tributo principale sia stato già definito o estinto, anche mediante il semplice pagamento del tributo, pure se tardivo.
- Ai fini dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, l'espressione "definito anche con modalità diverse" va intesa in senso ampio e comprende ogni ipotesi in cui l'obbligazione tributaria principale sia stata soddisfatta o comunque estinta, non solo le speciali procedure definitorie.
- Quando la sanzione è accessoria a un tributo ormai pagato, la lite può essere definita senza versare alcun importo per la sanzione, se ricorrono gli ulteriori presupposti formali della domanda.
- L'accoglimento della domanda di definizione agevolata comporta la declaratoria di estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con assorbimento delle ulteriori censure sul merito della pretesa tributaria.
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