Cassazione Civile, Ordinanza n. 01350/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
Un imprenditore edile aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da una serie di condotte della cassa edile: la comunicazione di una posizione contributiva irregolare alla banca dati nazionale delle imprese irregolari, la mancata revoca o rettifica di tale segnalazione durante la pendenza del giudizio sul credito contributivo, la comunicazione dell’irregolarità a dipendenti e committenti, e il conseguente mancato rilascio del DURC regolare. In primo grado le domande erano state respinte; la corte d’appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione l’imprenditore deduceva: 1) violazione della disciplina sul DURC, sostenendo che, pendente il giudizio sulla debenza dei contributi, la cassa avrebbe dovuto dichiarare la regolarità o comunque rimuovere/rettificare la segnalazione; 2) violazione della normativa sulla privacy, per omesso aggiornamento dei dati personali e permanenza della segnalazione irregolare; 3) violazione dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., contestando la declaratoria di decadenza nei confronti dei legali rappresentanti e sostenendo che l’art. 1957 c.c. non sarebbe applicabile a obbligazioni extracontrattuali e che il dies a quo andasse fissato in momento successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero generici e non specifici, perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano nella proposta di una lettura alternativa delle norme. Ha inoltre rilevato che alcune censure introducevano profili nuovi rispetto alle domande originarie, senza trascrizione degli atti rilevanti. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto non efficacemente censurata la ratio della decisione d’appello, che aveva qualificato il rapporto nell’alveo di una garanzia assimilabile alla fideiussione, soggetta alla decadenza ex art. 1957 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 D.M. 24 ottobre 2007
"Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: (…) b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"
La Corte non ha ritenuto desumibile da tale norma un obbligo generale e ufficioso della cassa di revocare o rettificare la precedente segnalazione di irregolarità; la disposizione è stata letta come disciplina della dichiarazione di regolarità in pendenza di contenzioso, non come fonte di un dovere implicito di aggiornamento automatico della banca dati.
art. 3, comma 2, D.M. 30 gennaio 2015
Indicata dal ricorrente come norma sostitutiva della disciplina precedente, ma non ritenuta decisiva dalla Corte ai fini dell’accoglimento delle censure.
art. 7, comma 3, D.lgs. 196/2003
La Corte ha escluso che la norma imponesse, nel caso concreto, un autonomo obbligo della cassa di inviare una nuova comunicazione per consentire l’aggiornamento dei dati, trattandosi di diritto all’aggiornamento dei dati personali e non di un preciso dovere di iniziativa ufficiosa.
art. 11, lett. a) e c), D.lgs. 196/2003
Richiamato come base dell’obbligo di esattezza e aggiornamento dei dati, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancanza di confronto con la motivazione di merito.
art. 345 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo, ma la Corte ha rilevato la tardività e/o la novità della questione sollevata in appello in relazione alla diversa qualificazione della pretesa risarcitoria.
art. 1957 c.c.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la garanzia assunta da chi agisce per l’ente, se assimilabile alla fideiussione, è soggetta alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c.; la censura del ricorrente è stata però dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ha fondato l’inammissibilità di tutti i motivi sul difetto di specificità e sulla mancata trascrizione degli atti e dei passaggi rilevanti, necessari per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato ritenuto che le doglianze, formalmente di violazione di legge, in realtà mirassero a contestare la motivazione e a prospettare una diversa interpretazione della disciplina.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha osservato che le censure, nella sostanza dirette alla motivazione, non erano proponibili ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
Richiamato per affermare il divieto di sindacare in cassazione il vizio motivazionale nei casi di cd. doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 38 c.c.
Richiamato dalla corte di merito per inquadrare la chiamata in giudizio dei legali rappresentanti dell’associazione/ente, con conseguente responsabilità riferita all’attività svolta nell’ambito del rapporto associativo.
art. 2043 c.c.
Menziionato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria extracontrattuale; la Corte ha però ritenuto non decisiva la sua invocazione ai fini di superare la decadenza e le altre ragioni di inammissibilità.
art. 2050 c.c.
Citato dal ricorrente insieme all’art. 2043 c.c. come fondamento della pretesa risarcitoria, senza che ciò incidesse sull’esito processuale.
art. 700 c.p.c.
Richiamato in relazione al provvedimento d’urgenza che aveva ordinato la revoca della segnalazione alla banca dati e da cui, secondo il ricorrente, sarebbe dovuta decorrere la diversa valutazione del dies a quo.
art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato nell’art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007 come norma che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del contenzioso, con effetti sulla dichiarazione di regolarità contributiva.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Richiamato nel riepilogo del giudizio di merito per segnalare l’inammissibilità delle domande nuove proposte in primo grado.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede non solo l’indicazione della norma asseritamente violata, ma anche una critica specifica e argomentata della ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una diversa lettura della disciplina non è sufficiente.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la motivazione della sentenza devono essere veicolate, se del caso, come vizio motivazionale; in presenza di doppia conforme tale sindacato è fortemente limitato.
- Chi deduce in cassazione fatti costitutivi nuovi o diversi rispetto a quelli posti a base delle domande originarie deve indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La disciplina sulla regolarità contributiva e sull’aggiornamento dei dati personali non consente, di per sé, di desumere un obbligo ufficioso di rettifica o revoca della precedente segnalazione, se tale obbligo non è espressamente previsto dalla norma applicabile.
- La garanzia assunta da chi agisce per l’ente, quando sia riconducibile a un meccanismo assimilabile alla fideiussione, può essere soggetta alla decadenza dell’art. 1957 c.c.; tuttavia, in sede di legittimità la contestazione deve misurarsi con la concreta qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
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