Sentenza n. 14844/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del Provvedimento della ASL Roma 1 Direzione Generale prot. n 68036 del 4.5.2023 successivamente notificata nonché di ogni e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, - della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, n. G03384 del 13 marzo 2023, pubblicata sul B.U.R.L. in data 28 marzo 2023, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID dell'anno 2021 nonché di ogni altro atto a quelli sopra indicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e dell’ASL relativi alla determinazione del valore della produzione, del contributo una tantum Covid 2021 e al recupero delle somme provvisoriamente fatturate o corrisposte in eccedenza
Esito
Favorevole al resistente (ASL e Regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della ASL Roma 1 del 4 maggio 2023 e la determinazione regionale del 13 marzo 2023, aventi a oggetto la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per l’assistenza ospedaliera ordinaria e per l’assistenza connessa all’emergenza Covid nell’anno 2021. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 495, l. n. 178/2020, nonché dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e correttezza dell’azione amministrativa. Ha denunciato eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre a disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la Regione, dopo avere consentito per tutto il 2021 la fatturazione in acconto fino al 90% del budget e avere prospettato il riconoscimento del contributo, avrebbe tardivamente negato la disponibilità delle risorse e disposto il recupero delle somme eccedenti. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione dell’affidamento maturato e la disparità rispetto alle strutture pubbliche, che avrebbero beneficiato di erogazioni oltre il budget.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha rilevato che le determinazioni impugnate erano state integralmente sostituite dalla successiva nota dell’ASL Roma 1 del 24 luglio 2024, con cui l’amministrazione aveva ricalcolato il saldo dovuto dopo il riconoscimento del contributo una tantum, tenuto conto dei recuperi già effettuati e delle somme da liquidare. La ricorrente non aveva impugnato tale nuovo atto, sicché non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione sugli atti precedenti. Il Collegio ha comunque ritenuto il ricorso infondato nel merito, richiamando la sentenza n. 9308/2026 relativa a fattispecie analoga. Ha affermato che il contributo previsto dall’art. 1, comma 495, l. n. 178/2020 era una facoltà regionale, soggetta al limite massimo del 90% del budget e alla salvaguardia dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale, non configurando un diritto pieno e definitivo delle strutture accreditate alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate. La successiva disciplina statale e regionale aveva consentito il riconoscimento del contributo una tantum mediante risorse regionali e, poiché lo stanziamento era insufficiente rispetto alle richieste, il taglio lineare applicato a tutti gli aventi diritto è stato ritenuto proporzionato, non illogico e rispettoso della par condicio. È stata esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell’intervento. È stato altresì escluso un affidamento meritevole di tutela, poiché l’erogazione iniziale aveva natura provvisoria e doveva essere definita in sede consuntiva, previa verifica dell’equilibrio economico del SSR. Le censure di disparità di trattamento sono state ritenute generiche e non pertinenti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 495, l. n. 178/2020
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19, hanno sospeso [...] le attività ordinarie possono riconoscere [...] fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato [...] ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
La disposizione attribuisce alla Regione una facoltà, non un obbligo di rimborso integrale, entro il limite massimo del 90% del budget e nel rispetto dell’equilibrio economico del SSR; le somme erogate in acconto possono quindi essere definite e rettificate in sede consuntiva.
art. 12-bis d.l. n. 51/2023, convertito dalla l. n. 87/2023
Le regioni [...] possono [...] concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate [...] al fine di ristorare [...] i costi fissi comunque sostenuti [...] nell’anno 2021 [...] Tale contributo [...] non può superare il 90 per cento del budget assegnato.
Il contributo una tantum deve essere concesso con specifico provvedimento regionale, previa rendicontazione, utilizzando risorse del bilancio regionale e senza gravare sul finanziamento del SSN; il riconoscimento resta soggetto al limite del 90% del budget e alle condizioni previste dalla legge.
art. 5 l.r. Lazio n. 9/2024
La Giunta regionale [...] trasferisce alle aziende sanitarie locali [...] euro 56.000.000,00 da destinare, quale contributo una tantum, alle strutture private accreditate [...].
La Regione Lazio ha stanziato risorse specifiche per il contributo Covid 2021, da attribuire alle strutture private accreditate previa rendicontazione e nel rispetto del limite massimo previsto dalla disciplina statale.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Gli accordi e i contratti con le strutture private accreditate costituiscono il riferimento per la determinazione del budget e della remunerazione delle prestazioni.
art. 3 l. n. 241/1990
Nell’ambito di un’attività sostanzialmente vincolata è sufficiente che l’atto indichi i presupposti normativi e fattuali posti a fondamento della determinazione.
art. 1284 c.c.
Richiamato nella nota ASL per il calcolo degli interessi applicabili al recupero rateizzato del saldo negativo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è integralmente sostituito da un successivo atto che ricalcola e ridefinisce la posizione economica dell’interessato, la mancata impugnazione del nuovo atto determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’atto precedente.
- La previsione normativa che consente alla Regione di riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate una quota del budget fino a una determinata percentuale, subordinandola all’equilibrio economico del SSR, attribuisce una facoltà amministrativa e non configura un diritto incondizionato alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate.
- Le somme corrisposte in via provvisoria in acconto possono essere rideterminate in sede consuntiva quando la disciplina applicabile impone la verifica dell’effettiva spettanza del contributo e dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale.
- Qualora le risorse stanziate per un contributo una tantum siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la riduzione lineare applicata in modo uniforme a tutti gli aventi diritto è legittima se rispetta la par condicio, non è illogica o sproporzionata e consente di distribuire equamente le risorse disponibili.
- L’affidamento delle strutture private accreditate sulla definitività delle somme erogate in acconto non è meritevole di tutela quando la disciplina normativa subordina espressamente il riconoscimento alla disponibilità delle risorse e all’equilibrio economico del SSR, rendendo prevedibile una successiva regolazione consuntiva.
- Per un’attività amministrativa vincolata o fortemente regolata, l’obbligo di motivazione è assolto mediante l’indicazione dei presupposti normativi e fattuali della determinazione, senza necessità di una motivazione ulteriore sulle valutazioni discrezionali non compiute.
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