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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4432/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la pronuncia della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità. Nel ricorso in Cassazione si deduceva, in particolare: violazione di norme processuali relative ai requisiti dell'impugnazione (presunta carenza di specificità); vizi di motivazione e di legge sulle statuizioni di responsabilità per reati in materia di armi (omessa considerazione della consulenza di parte, qualificazione come armi da collezione, inefficienza delle munizioni, qualificazione giuridica del possesso ai sensi dell'art. 648 c.p.); vizi di motivazione e di diritto sulle imputazioni di tentata estorsione (omessa valutazione delle somme richieste e delle memorie difensive, possibile diversa qualificazione fattuale); omessa declaratoria di prescrizione per alcuni reati.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo infondata la declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte territoriale: l'atto di appello era sufficientemente analitico e specifico, non mera riproposizione di memorie già esaminate dal Tribunale. L'accoglimento di tale motivo ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, verificato il decorso dei termini di prescrizione (tenuto conto dei periodi di sospensione indicati), tutti i reati risultano estinti per prescrizione alla data della decisione di legittimità; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione del reato. Quanto alle statuizioni civili: sono state revocate le statuizioni relative ai capi L) e M) (già estinti per prescrizione in primo grado) e gli atti sono trasmessi al giudice civile competente in grado d'appello per gli effetti relativi al reato di cui al capo O). Le spese della parte civile sono regolate definitivamente.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali dell'impugnazione; la Corte ha valutato che l'atto di appello rispettava la specificità richiesta e non era pertanto inammissibile

  • art. 581, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle cause di inammissibilità dell'appello; la Cassazione ha escluso che ricorresse tale ipotesi nel caso concreto

  • art. 591, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.

    Riferito ai requisiti del ricorso per cassazione relativi all'impugnazione delle sentenze di merito; la Corte ha ritenuto che le censure erano sufficientemente specifiche

  • art. 593, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma collegata ai motivi di impugnazione; utilizzata per valutare la fondatezza formale delle censure presentate

  • art. 597, comma 1 e 4 cod. proc. pen.

    Richiamati nel quadro delle regole sulle impugnazioni e sulle conseguenze processuali; la Corte ha ritenuto non sussistente la carenza di specificità censurata dalla Corte territoriale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato con riferimento alle memorie e agli atti difensivi depositati nel giudizio di merito; la Corte contesta la ricostruzione del giudice d'appello secondo cui l'appello riproponeva tesi già esaminate

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato nella critica del difensore circa la qualificazione del materiale consegnato al ricorrente (possibile diversa rilevanza penale del possesso); la Corte non ha deciso nel merito su tale questione perché l'estinzione per prescrizione ha prevalso

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione, evocata rispetto alla fondatezza dell'imputazione e alla necessità di valutare l'ammontare delle richieste che incide sulla qualificazione della condotta

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'obbligo di valutare, anche ai fini civili, la sussistenza del fatto illecito su cui si fonda l'azione civile (limitato nel caso al capo O)

  • artt. 157, 159 e 161 cod. pen.

    Norme sul calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha determinato i termini massimi per ciascun capo e, considerando le sospensioni, ha concluso per l'estinzione dei reati

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel principio che impone la prevalenza dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (es. prescrizione) rispetto ad altre nullità processuali, salvo casi in cui la causa estintiva richieda accertamenti di merito

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità di rinvio al giudice civile per le questioni civili rimaste coinvolte dall'annullamento della decisione penale

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata in relazione alle modalità di esame del ricorso in Cassazione in ragione dei provvedimenti normativi di emergenza; la Corte ha dichiarato di aver proceduto secondo tale disciplina

Massime di principio

  • Un atto di appello deve contenere la specificazione analitica delle censure: se l'appello espone i singoli capi, le ragioni di fatto e di diritto, non può essere dichiarato inammissibile per mera riproposizione di memorie, salvo che emerga che i medesimi argomenti siano già stati esaminati e motivatamente superati dal giudice di primo grado
  • In Cassazione, quando coesistono una nullità o vizio di impugnazione e una causa estintiva del reato (es. prescrizione), prevale la dichiarazione della causa estintiva salvo che la sua operatività richieda accertamenti di merito riservati al giudice di merito
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso dei giudizi: una volta accertata la prescrizione, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio
  • L'esercizio dell'azione civile nel processo penale impone comunque la valutazione della sussistenza del fatto illecito per la finalità risarcitoria; se alcuni reati sono già estinti per prescrizione, le statuizioni civili connesse a tali reati vanno revocate e, se necessario, gli atti inviati al giudice civile competente
  • Se si ritiene che la Corte d'appello abbia errato nel dichiarare inammissibile un impugnazione per difetti di forma, conviene sollevare il tema in Cassazione mostrando in modo chiaro l'analiticità delle censure e indicando dove nel fascicolo le stesse risultano spiegate
  • Quando si impugnano condanne per reati con pluralità di capi e tempi diversi, occorre verificare e calcolare separatamente i termini di prescrizione per ogni capo, considerando sospensioni e interruzioni

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