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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 30816 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'ICI, per l'anno 1998, di un fabbricato accatastato all'epoca nella categoria D/1. La contribuente sosteneva che il successivo accatastamento nella categoria D/10, effettuato nel 2004, confermasse retroattivamente la ruralità sostanziale dell'immobile sin dal 1989 e quindi il diritto all'esenzione ICI. Il Comune contestava tale conclusione, sostenendo che la categoria D/10 fosse stata attribuita solo dal 2004 e non potesse produrre effetti per il periodo d'imposta 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto dovuta l'ICI per il 1998, poiché in tale anno l'immobile risultava accatastato in categoria D/1, mentre il passaggio alla categoria D/10 era avvenuto soltanto nel 2004. La situazione materiale dell'immobile e la sua eventuale strumentalità all'attività agricola, se non accompagnate dal riconoscimento catastale della ruralità secondo le procedure previste, non erano sufficienti a ottenere l'esenzione per il periodo pregresso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a pagare al Comune 2.900 euro, oltre spese forfettarie, accessori e legge, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    La norma individua i requisiti di ruralità degli immobili, necessari per il relativo riconoscimento catastale e fiscale.

  • Sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 21 agosto 2009

    La ruralità rilevante ai fini dell'esenzione ICI deve essere riconosciuta attraverso il corretto inquadramento catastale o le procedure previste dall'ordinamento, non essendo sufficiente la sola destinazione di fatto dell'immobile.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

    I contribuenti potevano presentare una domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10, sulla base di un'autocertificazione attestante il possesso continuativo dei requisiti di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

    La disposizione ha introdotto una procedura per il riconoscimento catastale della ruralità con effetti retroattivi limitati, subordinati alla presentazione della domanda e alla prova dei requisiti richiesti.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Le domande di variazione producono "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità".

    La norma conferma la rilevanza delle domande catastali per il riconoscimento, anche retroattivo nei limiti di legge, della ruralità ai fini fiscali.

  • D.M. 26 luglio 2012

    Il requisito di ruralità viene annotato negli atti catastali; per gli immobili strumentali censibili in D/10, la categoria catastale costituisce il riferimento per il riconoscimento della ruralità.

  • D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

    Restano salvi gli effetti delle domande di variazione catastale presentate entro il 30 giugno 2012.

    La disposizione ha prorogato e salvaguardato gli effetti delle domande di variazione catastale finalizzate al riconoscimento della ruralità.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124

    Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti relativi al requisito di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

    La retroattività del riconoscimento della ruralità è ammessa solo quando derivante dalla procedura catastale prevista dalla legge e nei limiti temporali stabiliti.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali strumentali, la concreta utilizzazione agricola dell'immobile non è necessariamente sufficiente: assume rilievo il riconoscimento catastale della ruralità secondo le procedure previste dalla legge.
  • Un accatastamento successivo nella categoria D/10 non produce automaticamente effetti retroattivi per periodi anteriori; la retroattività è possibile solo nei casi e nei limiti espressamente stabiliti dalla normativa sulle domande di variazione catastale.
  • Per verificare l'esenzione relativa a una determinata annualità occorre esaminare la situazione catastale e l'eventuale annotazione della ruralità riferita a quel periodo, non soltanto la destinazione sostanziale o agricola dell'immobile.
  • Quando l'immobile era censito in una categoria diversa da D/10 nell'anno d'imposta controverso e non è stata validamente attivata una procedura con effetti retroattivi, l'ICI può essere richiesta anche se il fabbricato era concretamente utilizzato per attività agricola.
  • La prova dei requisiti sostanziali di ruralità deve essere accompagnata dal rispetto degli adempimenti catastali e delle eventuali scadenze previste dalla normativa applicabile al periodo.

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