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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19922/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza per più ragioni: 1) improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 c.p. per presunta sovrapposizione con precedente condanna; 2) errata valutazione delle prove e della attendibilità della persona offesa, nonché violazione del principio della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio' e contestazione dell'entità del risarcimento liquidato (12.000 euro); 3) vizi nella motivazione del riconoscimento della recidiva reiterata; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per le difficoltà economiche del ricorrente; 5) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi per carenza di specificità documentale e perché le questioni sollevate rientrano nella valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. In particolare: è stata esclusa la violazione del divieto di bis in idem in quanto il periodo oggetto del processo attuale è stato circoscritto a fatti successivi; è stata confermata la valutazione della credibilità della persona offesa, supportata da riscontri (accertamenti fiscali, consistenza patrimoniale dell'imputato); è stata confermata la recidiva reiterata e la revoca della sospensione condizionale della pena; è stato escluso il beneficio della particolare tenuità per la reiterazione delle omissioni nel versamento del mantenimento; è stata giudicata proporzionata la quantificazione del risarcimento e la determinazione della pena, con esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 570-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per omissione degli obblighi di assistenza familiare (mancato versamento del mantenimento); la condotta è stata valutata come continuata e grave.

  • art. 649 cod. pen.

    Riferita dal ricorrente per sostenere l'improcedibilità per causa di riassorbimento da precedente giudicato; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per diversità temporale della condotta accertata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di devoluzione per il ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti ammessi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare il controllo della Corte di legittimità sulla motivazione di merito: Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura come generica o in fatto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha escluso l'applicabilità per la natura abituale e reiterata delle omissioni nel versamento degli assegni di mantenimento.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla non riconoscibilità delle attenuanti generiche e sulla proporzione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Richiamato in calce per tutela dei dati personali: obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente le prove: le doglianze generiche sulla valutazione della credibilità e della prova sono inammissibili se non specificamente fondate su vizi di diritto o mancanze motivazionali rilevanti.
  • La causa di improcedibilità o divieto di bis in idem richiede identità sostanziale di condotta e periodo; la mera esistenza di una precedente condanna non esclude l'azione se il fatto è stato perimetrato su un arco temporale successivo.
  • L'incapacità economica dell'obbligato a esimersi dal pagamento del mantenimento è rilevante solo se assoluta, persistente e comprovata; la semplice difficoltà economica o disoccupazione formale non è sufficiente a escludere la responsabilità penale.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) non si applica quando il comportamento sia abituale o reiterato: omissioni ripetute nel versamento del mantenimento configurano generalmente una consumazione prolungata ostativa al beneficio.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione non meramente assertiva: la Corte valuta la gravità e la omogeneità dei precedenti rispetto al fatto corrente, e la presenza di precedenti per reati analoghi può giustificare la recidiva reiterata.
  • Le richieste di attenuanti generiche e la contestazione della determinazione del danno risarcitorio devono essere specificamente motivate e documentate: in mancanza, il giudice di legittimità conferma le valutazioni di merito se risultano logiche e coerenti.

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