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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensiva o altre misure cautelari del provvedimento di aggiudicazione di Acea S.p.a., datato 28.7.2025 e comunicato in pari data, avente ad oggetto la “Gara n. 3848/AZI - Servizi di contact center (inbound telefonico, outbound telefonico, back office, sportello digitale) e guasti (inbound telefonico, outbound telefonico, segnalazioni da app e web, outbound tramite sms, outbound tramite campagne telefoniche) per ACEA ATO5 S.p.A. - Lotto Unico CIG B5EB54AA15”, e della relativa comunicazione di aggiudicazione di pari data, con cui, nella predetta procedura di gara, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della Sagres S.p.a.; - del verbale di gara (“Verbale di Commissione Tecnica”) del 16.6.2025 in cui è stata dichiarata congrua l'offerta della prima classificata e proposta l'aggiudicazione; - dei verbali di gara (“Verbali di Commissione Tecnica”) dell'8.5.2025, del 15.5.2025 e del 4.6.2025 in cui sono state esaminate e valutate le offerte, redatta la graduatoria e avviata la verifica di congruità dell'offerta prima classificata e del verbale di gara (“Verbale di gara”) del 17.4.2025 in cui è stata esaminata la documentazione a corredo delle offerte; - di tutti gli altri verbali e provvedimenti di estremi sconosciuti presupposti al provvedimento di aggiudicazione; - degli altri atti infra specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto; con conseguente dichiarazione di inefficacia, previa adozione delle relative misure cautelari, del consequenziale contratto di appalto, ove nelle more stipulato; con condanna al risarcimento del danno in forma specifica con l'aggiudicazione in via definitiva della gara in favore della ricorrente, dichiarando la medesima ricorrente di volere subentrare al contratto, anche qualora fosse parzialmente eseguito, o, in ogni caso, al risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202510041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa prima classificata nella gara per servizi di contact center e guasti, nonché i verbali di valutazione delle offerte e di verifica di congruità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 3,063 punti, ha dedotto: 1) violazione degli artt. 41, commi 13 e 14, e 110 del d.lgs. 36/2023, del paragrafo 7 del disciplinare e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria fosse anormalmente bassa per l'errato inquadramento contrattuale e la conseguente sottostima del costo della manodopera. In particolare, undici operatori telefonici, due team leader, il responsabile della formazione e il responsabile della control room sarebbero stati inquadrati a livelli inferiori rispetto a quelli coerenti con le mansioni richieste; 2) violazione degli artt. 108 e 167 del d.lgs. 36/2023 e del paragrafo 6.1 del disciplinare, poiché all'aggiudicataria sarebbero stati attribuiti cinque punti per la prossimità della sede operativa, sebbene la sede distasse 91,8 km dalla sede del committente, oltre il limite di 75 km; 3) violazione degli artt. 108 e 167 del d.lgs. 36/2023, del paragrafo 1.4 del disciplinare e dell'allegato tecnico 2, per il mancato rispetto delle caratteristiche minime di connettività. Ha inoltre chiesto l'inefficacia del contratto, ove stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per il primo motivo, nella parte relativa alla sottostima del costo della manodopera; le ulteriori censure sono state assorbite. Il disciplinare richiedeva che gli operatori telefonici disponessero, già dalla selezione iniziale, di significativa esperienza nel customer care per società utility. Il CCNL delle telecomunicazioni prevedeva per gli addetti al customer care il terzo livello, ammettendo il secondo livello solo per l'assunzione di lavoratori privi di esperienza e per un periodo massimo di dodici mesi. Poiché undici operatori erano stati inquadrati al secondo livello nonostante il requisito di esperienza richiesto dalla lex specialis, l'inquadramento è risultato incompatibile con la gara e il relativo costo della manodopera è stato ritenuto anormalmente e ingiustificatamente sottostimato. La sottostima integra la causa di esclusione prevista dall'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023. Sono stati quindi annullati il verbale di congruità e l'aggiudicazione. È stata respinta l'eccezione secondo cui la ricorrente non avrebbe comunque raggiunto un punteggio superiore, poiché l'esclusione dell'aggiudicataria rendeva irrilevante tale profilo; è stata altresì respinta l'eccezione relativa alla natura discrezionale della verifica, trattandosi della violazione di una precisa prescrizione della lex specialis. Le censure sulla prossimità della sede e sulla connettività sono state assorbite in applicazione della ragione più liquida. Qualora il contratto fosse stato stipulato, ne è stata dichiarata l'inefficacia ed è stato disposto il subentro della ricorrente, previa verifica positiva dei requisiti entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stata invece respinta la domanda di risarcimento per equivalente per mancato assolvimento dell'onere probatorio. ACEA S.p.A. e l'aggiudicataria sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 4.000 euro oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023

    Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

    La possibilità di ribassare i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non esclude la verifica di anomalia; il ribasso deve essere giustificato e compatibile con le prescrizioni della lex specialis.

  • art. 110, commi 2 e 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'offerta anormalmente bassa deve considerare anche il rispetto degli obblighi in materia di lavoro e delle condizioni lavorative applicabili; la sottostima non giustificabile del costo della manodopera, derivante da un inquadramento incompatibile con la lex specialis, costituisce causa di esclusione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni applicabili ai criteri di aggiudicazione e alla valutazione delle offerte; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 167 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla procedura; le censure collegate alla prossimità della sede e alla connettività non sono state esaminate per l'accoglimento del motivo assorbente.

  • art. 122 c.p.a.

    Consente, ricorrendone le condizioni, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro dell'impresa ricorrente, previa verifica dei requisiti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice ha definito la controversia sulla base della violazione della lex specialis e della sottostima della manodopera.

Massime di principio

  • La facoltà dell'operatore economico di dimostrare che il ribasso sui costi della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale non consente di derogare ai requisiti professionali e organizzativi prescritti dalla lex specialis né esclude la verifica di anomalia.
  • Quando la lex specialis richiede che gli addetti a determinate mansioni possiedano una significativa esperienza già al momento della selezione, non è legittimo giustificare il loro inquadramento al livello contrattuale inferiore previsto dal CCNL per lavoratori privi di esperienza, salvo che ricorrano concretamente le condizioni temporali ed eccezionali stabilite dal contratto collettivo.
  • L'inquadramento del personale in un livello contrattuale incompatibile con le mansioni e con i requisiti di esperienza prescritti dalla gara determina una sottostima non giustificata del costo della manodopera e può integrare la causa di esclusione dell'offerta anormalmente bassa prevista dall'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023.
  • Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro costituiscono un parametro di valutazione e non un valore inderogabile; tuttavia, gli scostamenti in diminuzione devono essere sostenuti da giustificazioni idonee, ammissibili e coerenti con la lex specialis e con il CCNL applicabile.
  • La verifica di anomalia è sindacabile quando non si tratta soltanto di contestare una valutazione discrezionale, ma viene in rilievo la violazione di una precisa prescrizione della lex specialis relativa all'organizzazione del servizio e all'inquadramento del personale.
  • Accertata l'illegittimità dell'aggiudicazione e stipulato il contratto, il giudice può dichiararne l'inefficacia e disporre il subentro dell'impresa ricorrente, subordinandolo alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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