Sentenza n. 418/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento parziale dell’ordinanza n. 1 emessa dal Comune di Paia a Mare il 9\1\26 limitatamente all’art. C punto 1 ove prevede il divieto di “condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori” sulle spiagge libere e attrezzate di tutto il litorale comunale dal 1 aprile al 30\11\26, nonché di ogni atto presupposto non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale recante il divieto generalizzato di condurre o far permanere qualsiasi animale sulle spiagge comunali nel periodo dal 1° aprile al 30 novembre 2026
Esito
La controversia
L’organizzazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la parte dell’ordinanza comunale che vietava, sulle spiagge libere e attrezzate dell’intero litorale comunale e per il periodo indicato, di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, inclusi gli animali utilizzati da fotografi o cineoperatori. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori vizi di legittimità.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di avere modificato in autotutela l’ordinanza proprio nel punto contestato. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatto il proprio interesse e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha accolto tale richiesta e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare il merito dei vizi dedotti o deducibili. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione modifica in autotutela l’atto impugnato proprio nella parte contestata e il ricorrente dichiara integralmente soddisfatto il proprio interesse, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza procedere all’esame dei vizi di legittimità dedotti.
- La modifica in autotutela dell’atto impugnato e la dichiarazione del ricorrente di soddisfazione del proprio interesse costituiscono, secondo la decisione, presupposti sufficienti per definire il giudizio con cessazione della materia del contendere; le spese possono essere compensate in considerazione delle peculiarità del caso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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