Sentenza del 19/08/2015 n. 16979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 1997, ricavi non contabilizzati derivanti dalla vendita di immobili, determinandoli sulla base della differenza tra i corrispettivi indicati negli atti di vendita e i valori medi desunti dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio. L'accertamento aveva comportato la rideterminazione del reddito d'impresa ai fini IRPEG e ILOR. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, che la CTR non avrebbe dovuto utilizzare le scritture contabili e i documenti prodotti tardivamente dalla contribuente e che la stima dell'Osservatorio fosse sufficiente a fondare l'accertamento anche senza presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, pur potendo l'Amministrazione scegliere il metodo analitico-induttivo invece di quello induttivo puro, una volta adottato concretamente il metodo analitico previsto dall'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, essa deve rispettarne le relative garanzie e dimostrare i maggiori ricavi mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La sola stima dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari non era sufficiente a superare i corrispettivi risultanti dagli atti di vendita e dalla contabilità. È stata quindi ritenuta irrilevante la questione dell'eventuale inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dalla contribuente, poiché l'Ufficio non aveva previamente assolto al proprio onere probatorio. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo, nel quale l'Amministrazione rettifica specifiche componenti del reddito mantenendo utilizzabili, in linea generale, le scritture contabili. I maggiori ricavi devono essere provati mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Disciplina l'accertamento induttivo puro, che consente una ricostruzione più ampia dell'imponibile anche sulla base di elementi meramente indiziari. Tuttavia, l'Ufficio che abbia concretamente scelto il metodo analitico non può successivamente avvalersi dei criteri propri dell'accertamento induttivo puro.
D.P.R. n. 633/1972, art. 55, comma 2
Richiamato in relazione all'accertamento induttivo ai fini IVA. La disposizione non poteva essere utilizzata nel caso concreto per superare il metodo analitico effettivamente seguito dall'Ufficio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 4
Prevede conseguenze preclusive per documenti e dati non esibiti in risposta alle richieste dell'Amministrazione finanziaria, salvo prova della non imputabilità. La Corte ha ritenuto tale questione non decisiva, perché l'Ufficio non aveva dimostrato anzitutto l'esistenza di presunzioni idonee a fondare l'accertamento.
Codice civile, art. 2729
Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti quando vengono utilizzate nell'accertamento analitico-induttivo.
Codice civile, art. 2697
Regola generale sull'onere della prova: nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione deve prima provare i maggiori ricavi; solo dopo tale prova l'onere si sposta sul contribuente per dimostrare elementi contrari.
Massime di principio
- La qualificazione concreta del metodo di accertamento è decisiva: se l'Ufficio utilizza il metodo analitico-induttivo, deve rispettarne i requisiti probatori e non può invocare successivamente la maggiore libertà dell'accertamento induttivo puro.
- Le quotazioni o stime dell'Osservatorio del mercato immobiliare costituiscono, di regola, meri elementi indiziari e non dimostrano da sole che il prezzo dichiarato sia inferiore a quello effettivamente pattuito.
- In un accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti prima che il contribuente sia tenuto a dimostrare compiutamente la correttezza dei dati contabili.
- La questione della tardiva produzione di documenti da parte del contribuente può diventare irrilevante se l'accertamento è già privo di una valida prova presuntiva da parte dell'Ufficio.
- Il giudice tributario deve valutare l'accertamento entro i limiti dei presupposti, delle ragioni e del metodo indicati nell'atto impositivo: l'Amministrazione non può modificare in giudizio la tipologia sostanziale dell'accertamento per colmare carenze probatorie.
- La contabilità e gli atti di vendita possono essere superati solo attraverso elementi concreti e convergenti; il semplice scostamento rispetto a valori medi di mercato non è normalmente sufficiente.
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