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Ordinanza

Ordinanza n. 2966/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ∙ del provvedimento prot. n. DG-CA/30/01/2026/DECRETO 175, con cui il Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (doc. 01) ha disposto (1) l’esclusione della società We Post s.r.l. dalla possibilità di richiedere e ottenere per cinque anni i crediti d’imposta e i contributi previsti dalla L. 220/2016 (2) il rigetto delle domande riportanti lo stato “INVIATA”, “RICEVUTA/IN LAVORAZIONE” contenute nel prospetto allegato allo stesso decreto. ∙ nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, tra i quali in particolare: il provvedimento prot. DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025 (doc. 02) ed il prot. n. DG-CA/13/01/2026/DECRETO 20 del 13 gennaio 2026 (doc. 03) emessi dalla stessa Amministrazione nei confronti della Sipario Movies S.p.A.;

Giustizia amministrativa202604810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha escluso la società per cinque anni dalla possibilità di richiedere e ottenere crediti d’imposta e contributi previsti dalla legge n. 220/2016 e ha rigettato le domande in corso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero della Cultura n. 175 del 30 gennaio 2026, con cui è stata esclusa per cinque anni dalla concessione di qualsiasi credito d’imposta e contributo previsto dalla legge n. 220/2016 e sono state rigettate le domande risultanti in determinati stati procedimentali. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti, i decreti n. 2734 del 14 luglio 2025 e n. 20 del 13 gennaio 2026, adottati nei confronti di altra società e oggetto di un distinto giudizio pendente davanti allo stesso Tribunale. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, rilevando soltanto che le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare non mediante una sospensione immediata espressamente disposta del decreto impugnato, ma ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le questioni dedotte richiedessero un approfondimento non compatibile con la cognizione sommaria cautelare e che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio. Considerato l’evidente nesso di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio R.G. n. 12133/2025, relativo ai provvedimenti presupposti e già fissato per il 6 ottobre 2026, il Tribunale ha fissato alla medesima data la pubblica udienza per la trattazione del ricorso. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La presente ordinanza richiama l’art. 55 c.p.a. e accoglie l’istanza cautelare ai sensi del comma 10.

    Nella fase cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare adeguatamente la parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché definire sommariamente la domanda cautelare sul fumus e sul periculum.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione consente di accogliere la domanda cautelare fissando con priorità la trattazione del merito; nel caso concreto, l’udienza è stata fissata alla data già prevista per il giudizio relativo agli atti presupposti.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare, il giudice può accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza procedere a una compiuta valutazione cautelare dei motivi di ricorso.
  • La sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra un giudizio avente a oggetto l’atto principale e un altro giudizio relativo ai provvedimenti presupposti giustifica la fissazione della trattazione del primo alla medesima udienza già stabilita per il secondo, al fine di coordinare l’esame delle controversie.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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