Sentenza n. 291/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, nelle cause riunite iscritte al R.L.P.A. nn. 408/23 543/2023, 544/2023, 561/2023, 564/2023, 618/2023, 650/2023, 667/2023, 701/2023 e 702/3023, notificata il 22 febbraio 2024 passata in giudicato il 26 marzo 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto al capitale riconosciuto, della sentenza del Tribunale di Oristano n. 25/2024 relativa al beneficio "Carta docente" per gli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, n. 25 del 7 febbraio 2024, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico della "Carta docente" per gli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020, condannando il Ministero al pagamento di complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità previste dalla legge n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, dando così parziale esecuzione al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al pagamento del capitale riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato solo parzialmente eseguito: il Ministero aveva liquidato le spese legali, ma non aveva adempiuto all'obbligo di corrispondere il capitale di euro 1.000,00, oltre agli accessori stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Oristano. Poiché l'Amministrazione non aveva fornito indicazioni utili per una tempestiva soluzione bonaria né aveva provveduto all'esecuzione integrale, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per procedere all'adempimento della parte ineseguita del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato presupposto quale fonte del beneficio economico denominato "Carta docente".
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Richiamata per le modalità di corresponsione del beneficio riconosciuto dal giudicato.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, secondo quanto stabilito dalla sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato non preclude l'accoglimento del ricorso limitatamente alla parte ancora ineseguita e consente al giudice di adottare misure sostitutive per assicurare l'integrale attuazione della decisione.
- Quando l'amministrazione non esegue tempestivamente la parte pecuniaria del giudicato e non offre indicazioni concrete per una soluzione bonaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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