Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/266

Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

Normativa europea32026R0266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2026 le possibilità di pesca per numerosi stock nel Mediterraneo e nel Mar Nero, recependo e attuando le raccomandazioni della CGPM e collegandole alla disciplina della PCP. Oltre a TAC e contingenti, il testo disciplina sforzo di pesca, capacità della flotta, periodi di chiusura, limiti di cattura, taglie minime, obblighi di registrazione e codici di trasmissione dati. Il regolamento mantiene o aggiorna misure già previste negli anni precedenti, con particolare attenzione a stock sensibili come anguilla, corallo rosso, lampuga, stock demersali del Mediterraneo occidentale, piccoli pelagici e demersali dell’Adriatico, gamberi di profondità e rombo chiodato nel Mar Nero.

Stabilisce per il 2026 le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per determinati stock e gruppi di stock ittici, con limiti di cattura, sforzi di pesca, capacità di flotta e misure tecniche e correttive collegate.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e, quando espressamente previsto, anche ad altre attività di pesca dell’Unione, inclusa la pesca ricreativa. Riguarda specifici stock in Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero, con riferimento alle sottozone geografiche CGPM indicate nel regolamento. Sono previste esclusioni puntuali per talune attività di ricerca scientifica, purché svolte nel rispetto del regolamento (UE) 2019/1241, e per l’applicazione di alcune misure flessibili o interannuali secondo i regolamenti richiamati.

Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio: possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2026

Il regolamento dà attuazione, per l’anno 2026, al quadro della politica comune della pesca e alle raccomandazioni della CGPM relative a numerosi stock del Mediterraneo e del Mar Nero. La finalità è quella di conciliare conservazione delle risorse biologiche marine, stabilità delle attività di pesca e continuità economica delle flotte interessate, in base ai migliori pareri scientifici disponibili e alle misure già applicate negli anni precedenti.

Contesto normativo e criteri di impostazione

Il testo richiama l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP, in particolare i principi di stabilità relativa, approccio precauzionale e raggiungimento del rendimento massimo sostenibile. Per il Mediterraneo occidentale si coordina con il regolamento (UE) 2019/1022 sui demersali; per il controllo e la tracciabilità rinvia al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Numerose misure recepiscono raccomandazioni CGPM adottate tra il 2019 e il 2025.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 individua gli stock interessati, differenziati per area geografica: anguilla, corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo; diversi stock demersali e di gamberi di profondità nel Mediterraneo occidentale; acciuga e sardina nell’Adriatico; nasello, scampo, sogliola, gambero rosa e triglia di fango nel Mare Adriatico; nasello e gambero rosa nel Canale di Sicilia; gambero rosso e viola nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante; occhialone nel Mare di Alborán; spratto e rombo chiodato nel Mar Nero. L’articolo 2 aggiunge definizioni operative, tra cui TAC, contingente, contingente autonomo, contingente analitico, valutazione analitica e FAD.

Mar Mediterraneo: misure per anguilla, corallo rosso e lampuga

Per l’anguilla (articolo 4) il regolamento prevede, nel 2026, un divieto di pesca commerciale di esemplari superiori a 12 cm per almeno sei mesi, con un periodo di chiusura base dal 1º gennaio al 31 marzo 2026 e un ulteriore periodo di tre mesi da collocare entro il 30 novembre 2026. La pesca commerciale di esemplari inferiori a 12 cm è consentita per due mesi annui, sotto monitoraggio scientifico, entro i massimali dell’allegato I; è vietata la pesca ricreativa. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i periodi di chiusura e il periodo autorizzato per la pesca della cieca entro termini specifici.

Per il corallo rosso (articolo 5) sono fissati, nell’allegato II, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di raccolta per Stato membro. Il regime riflette il congelamento dello sforzo di pesca e dei limiti di raccolta confermati dalla CGPM.

Per la lampuga (articolo 6) sono stabiliti, nell’allegato III, la capacità massima della flotta, il numero massimo di FAD per peschereccio e il livello massimo di catture. La pesca ricreativa è consentita dal 15 agosto al 31 dicembre con limite di 10 kg o 5 esemplari per persona al giorno.

Mediterraneo occidentale: stock demersali, sforzo di pesca e misure correttive

L’articolo 7 disciplina lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e con palangaro e i limiti di cattura per i gamberi di profondità nel Mediterraneo occidentale, rinviando all’allegato IV. Il sistema è costruito in coerenza con il piano pluriennale del regolamento (UE) 2019/1022, che richiede il rispetto degli intervalli FMSY o, in mancanza di dati adeguati, dell’approccio precauzionale.

L’articolo 8 introduce un meccanismo di compensazione: gli Stati membri possono concedere giorni di pesca supplementari ai pescherecci che adottano misure selettive o di chiusura, oppure che siano coinvolti in cessazioni definitive. Le condizioni ammissibili comprendono, tra l’altro, l’uso di reti con sacchi a maglie quadrate di 45 o 50 mm, chiusure stagionali o permanenti, zone di chiusura a tutela di giovanili e riproduttori, tecniche ad alto grado di selettività e programmi di fermo definitivo della flotta. Le percentuali di incremento sono dettagliatamente predeterminate e variano in funzione della misura adottata, dell’anticipo di applicazione e della quota di flotte che vi aderisce. La notifica alla Commissione va inviata entro il 31 luglio 2026; sono previsti controlli rafforzati, trasmissioni mensili dello sforzo utilizzato e limiti invalicabili rispetto allo sforzo massimo già fissato nel regolamento (UE) 2024/259.

Gli articoli 9 e 10 introducono misure correttive per il nasello e lo scampo, in particolare nelle GSA 1, 2, 5, 6, 7 e nelle GSA 8, 9, 10, 11. Per il nasello con reti da imbrocco e tramagli sono fissati limiti di cattura nell’allegato IV; per lo scampo gli Stati membri devono adottare una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace. Nelle GSA 8-11 è inoltre vietato l’uso di reti gemelle a divergenti per i pescherecci da traino. Le disposizioni non si applicano alla ricerca scientifica conforme al regolamento (UE) 2019/1241.

Adriatico: piccoli pelagici e stock demersali

Per l’Adriatico, l’articolo 12 fissa nell’allegato V i livelli massimi di cattura di acciuga e sardina e la capacità massima della flotta per i pescherecci a cianciolo e da traino pelagici. Il regolamento precisa che, se uno Stato membro usa la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

L’articolo 13 disciplina gli stock demersali dell’Adriatico, stabilendo sforzi massimi, capacità della flotta e gestione secondo gli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’allegato V contiene inoltre specifiche differenziate per Italia, Croazia e Slovenia, comprese soglie di capacità e sforzo e regole particolari per la Slovenia.

Canale di Sicilia: nasello, gambero rosa e gamberi di profondità

Gli articoli 15 e 16 regolano il Canale di Sicilia. Per il nasello e il gambero rosa mediterraneo sono fissati capacità massime della flotta, sforzo massimo consentito per i pescherecci a strascico a divergenti e livelli massimi di cattura; per i gamberi rosso e viola sono stabiliti capacità e limiti di cattura. L’articolo 15 rinvia alla gestione dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, mentre gli allegati VI riportano le ripartizioni per Stato membro e attrezzo.

Mar Ionio e Mare di Levante

L’articolo 18 riguarda esclusivamente gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio e nel Mare di Levante. La disciplina si fonda sulla capacità massima della flotta e sui livelli massimi di cattura stabiliti nell’allegato VII, con ripartizione tra Grecia, Italia, Malta e Cipro.

Mare di Alborán: occhialone

L’articolo 19 regola la pesca dell’occhialone con palangari e lenze a mano, sia commerciale sia ricreativa, nel Mare di Alborán. L’allegato VIII contiene il livello massimo di cattura e il numero massimo di autorizzazioni. È imposta una chiusura temporanea di almeno 60 giorni consecutivi, da svolgersi tra gennaio e marzo 2026, nelle principali zone di distribuzione dello stock, ed è vietata la pesca ricreativa.

Mar Nero: spratto e rombo chiodato

Per lo spratto, l’articolo 20 stabilisce un contingente autonomo dell’Unione nell’allegato IX. Per il rombo chiodato, l’articolo 21 fissa un TAC e la ripartizione tra Bulgaria e Romania, con eventuali condizioni collegate. L’articolo 22 limita a 180 giorni annui l’attività di pesca dei pescherecci autorizzati; l’articolo 23 impone una chiusura completa dal 15 aprile al 15 giugno 2026, comprendente anche trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita. L’articolo 24 tutela gli scambi e gli aggiustamenti previsti dal sistema dei TAC e contingenti.

Trasmissione dei dati e codici di controllo

Il regolamento dedica più disposizioni alla registrazione e trasmissione dei dati di sforzo e di sbarco. Gli Stati membri devono usare i codici degli stock e dei gruppi di sforzo contenuti nei rispettivi allegati e trasmettere i dati alla Commissione secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Nel caso del meccanismo di compensazione del Mediterraneo occidentale sono previsti anche codici specifici per le assegnazioni supplementari.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e territoriale

L’articolo 1 delimita gli stock e le aree interessate: Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero. Il regolamento si applica anche alla pesca ricreativa solo quando vi sia un espresso rinvio. Le zone sono definite all’articolo 3 mediante le sottozone geografiche CGPM.

Definizioni e zone di pesca

L’articolo 2 introduce definizioni specifiche di acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico, valutazione analitica e FAD. L’articolo 3 rinvia all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 per la definizione delle GSA CGPM e individua le principali regioni di pesca per l’applicazione delle misure.

Anguilla nel Mediterraneo

L’articolo 4 vieta per almeno sei mesi nel 2026 la pesca commerciale di anguilla superiore a 12 cm, salvo gestione nazionale dei periodi di chiusura secondo condizioni precisate; il periodo di chiusura base va dal 1º gennaio al 31 marzo 2026, con un ulteriore periodo di tre mesi tra 1º aprile e 30 novembre 2026 stabilito dallo Stato membro. La pesca commerciale di esemplari inferiori a 12 cm è autorizzata per due mesi l’anno, sotto monitoraggio scientifico, entro i massimali dell’allegato I. È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla. Sono previsti obblighi di comunicazione alla Commissione entro il 1º marzo 2026 e entro due settimane dall’adozione delle misure nazionali.

Corallo rosso

L’articolo 5 si applica a tutte le attività di raccolta del corallo rosso nel Mediterraneo e fissa, per la pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni e i quantitativi massimi di raccolta entro i limiti dell’allegato II.

Lampuga nel Mediterraneo

L’articolo 6 disciplina la pesca commerciale con FAD e la pesca ricreativa della lampuga. Stabilisce capacità massima della flotta, numero massimo di FAD per peschereccio e livello massimo di catture secondo l’allegato III. La pesca ricreativa è consentita dal 15 agosto al 31 dicembre con limite giornaliero di 10 kg o 5 esemplari per persona.

Stock demersali del Mediterraneo occidentale

L’articolo 7 stabilisce lo sforzo massimo consentito per pescherecci da traino e con palangaro e i limiti di cattura per gamberi di profondità nelle diverse GSA, rinviando all’allegato IV. La ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e flessibilità disciplinate dai regolamenti richiamati.

Meccanismo di compensazione per lo sforzo di pesca

L’articolo 8 consente agli Stati membri di adottare un meccanismo nazionale di compensazione che attribuisce giorni di pesca supplementari ai pescherecci che rispettano determinate condizioni di selettività, chiusure temporanee o permanenti, o cessazioni definitive. Sono indicate puntualmente le condizioni ammissibili (lettere da a) a n)) e le corrispondenti percentuali di incremento; sono previsti limiti, non cumulabilità in alcuni casi, notifiche alla Commissione entro il 31 luglio 2026, comunicazioni mensili dello sforzo utilizzato, rafforzamento del controllo e possibilità di trasferimento dei giorni tra pescherecci che soddisfano le stesse condizioni.

Misure correttive per nasello e scampo nel Mediterraneo occidentale

Gli articoli 9 e 10 introducono misure correttive per il nasello e lo scampo nelle GSA indicate. Per il nasello con reti da imbrocco e tramagli sono previsti limiti massimi di cattura nell’allegato IV; per lo scampo gli Stati membri devono adottare una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace. Per le GSA 8-11 è inoltre vietato l’uso di reti gemelle a divergenti. Le misure non si applicano alla ricerca scientifica conforme al regolamento (UE) 2019/1241.

Regole di registrazione e trasmissione dati

L’articolo 11 impone agli Stati membri la registrazione e trasmissione dei dati sullo sforzo di pesca secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, usando i codici del gruppo di sforzo di pesca dell’allegato IV. Analoghe previsioni figurano agli articoli 14, 17 e 25 per Adriatico, Canale di Sicilia e Mar Nero, con utilizzo dei codici degli stock e dei gruppi di sforzo indicati nei rispettivi allegati.

Adriatico: piccoli pelagici e demersali

L’articolo 12 fissa per acciuga e sardina nel Mare Adriatico livelli massimi di cattura e capacità massima della flotta secondo l’allegato V; gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano in caso di flessibilità interannuale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’articolo 13 disciplina lo sforzo massimo e la capacità della flotta per nasello, scampo, sogliola, gambero rosa e triglia di fango; l’allegato V contiene anche deroghe e specificità per Slovenia, Croazia e Italia.

Canale di Sicilia

Gli articoli 15 e 16 disciplinano rispettivamente nasello e gambero rosa mediterraneo, da un lato, e gamberi di profondità (gambero rosso e gambero viola), dall’altro, fissando capacità massime della flotta, sforzi massimi o livelli massimi di cattura nell’allegato VI. L’articolo 15 rinvia agli obblighi di gestione dello sforzo ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Mar Ionio e Mare di Levante

L’articolo 18 stabilisce per gambero rosso e gambero viola capacità massima della flotta e livelli massimi di cattura secondo l’allegato VII. L’allegato distingue tra Mar Ionio e Mare di Levante e ripartisce le possibilità di pesca tra Grecia, Italia, Malta e Cipro.

Mare di Alborán: occhialone

L’articolo 19 si applica alla pesca commerciale e ricreativa dell’occhialone con palangari e lenze a mano. Fissa i limiti massimi di cattura e il numero massimo di attrezzi/pescherecci nell’allegato VIII, impone una chiusura temporanea di almeno 60 giorni consecutivi tra gennaio e marzo 2026 e vieta la pesca ricreativa.

Mar Nero: spratto e rombo chiodato

L’articolo 20 stabilisce un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto nell’allegato IX. L’articolo 21 fissa il TAC per il rombo chiodato, con ripartizione tra Stati membri e condizioni funzionalmente collegate; l’articolo 22 limita a 180 giorni annui l’attività di pesca dei pescherecci autorizzati e l’articolo 23 impone una chiusura dal 15 aprile al 15 giugno 2026, comprensiva di trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita. L’articolo 24 tutela gli scambi e le rettifiche previste dal sistema di controllo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo della pescagestione delle risorse ittiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.