Cassazione Penale, Ordinanza n. 12921/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina, aveva escluso l'aggravante dei motivi abietti e futili e rideterminato la pena in anni nove di reclusione per i reati di porto di arma, lesioni e tentato omicidio, confermando la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, sostenendo in sostanza che la recidiva non avrebbe dovuto essere ritenuta o comunque che la motivazione sul punto fosse illogica o carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e fondato su motivi reiterativi e integralmente in fatto, non consentiti nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto adeguata e specifica la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato la pervicacia dell'ultimo episodio criminoso e la sua sintomaticità rispetto a una maggiore pericolosità del reo, in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro per la censura di violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro per la censura di vizio di motivazione
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che, in mancanza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta la sanzione pecuniaria
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dai giudici di merito.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva è sufficiente quando dà conto, in modo specifico, della maggiore pericolosità del reo e della sintomaticità dei precedenti rispetto alla nuova condotta criminosa, anche in ragione della natura e della prossimità temporale dei precedenti stessi.
- La recidiva può essere confermata quando l'ultimo episodio delittuoso appaia espressivo di pervicacia criminale e di proclività alla commissione di reati della stessa specie o comunque contro la persona.
- Il ricorso manifestamente infondato o aspecifico, che riproponga pedissequamente questioni già esaminate in appello, è inammissibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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