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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11675/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso riproduceva in modo aspecifico le doglianze già respinte in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 13/10/2025. Dal testo emerge che il motivo dedotto era sostanzialmente identico a quello già proposto in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione di secondo grado. La Corte di merito aveva analizzato specificamente tutte le censure difensive e aveva ricostruito la condotta contestata sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni ritenute univoche e chiare della persona offesa. Il ricorrente, invece, mirava a ottenere una diversa lettura del merito, limitandosi a lamentare genericamente carenza o illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è la tipica conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello già respinti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere devoluta in cassazione una mera rilettura alternativa del merito, quando la sentenza di appello abbia motivato in modo specifico e logico sulla ricostruzione del fatto.
  • La genericità delle censure, quando maschera solo apparentemente un preteso vizio logico o giuridico, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito adeguatamente motivata, soprattutto quando la decisione di appello si fondi su documentazione e dichiarazioni ritenute univoche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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