Cassazione Penale, Ordinanza n. 11675/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso riproduceva in modo aspecifico le doglianze già respinte in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 13/10/2025. Dal testo emerge che il motivo dedotto era sostanzialmente identico a quello già proposto in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione di secondo grado. La Corte di merito aveva analizzato specificamente tutte le censure difensive e aveva ricostruito la condotta contestata sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni ritenute univoche e chiare della persona offesa. Il ricorrente, invece, mirava a ottenere una diversa lettura del merito, limitandosi a lamentare genericamente carenza o illogicità della motivazione.
Norme richiamate
richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
non espressamente citato nel testo fornito, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è la tipica conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello già respinti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una mera rilettura alternativa del merito, quando la sentenza di appello abbia motivato in modo specifico e logico sulla ricostruzione del fatto.
- La genericità delle censure, quando maschera solo apparentemente un preteso vizio logico o giuridico, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito adeguatamente motivata, soprattutto quando la decisione di appello si fondi su documentazione e dichiarazioni ritenute univoche.
Come è indicizzato
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