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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08132/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto nel 2007 da una società di trasporto pubblico ha chiesto il riconoscimento e il pagamento dell'ERS (elemento del riordino del sistema retributivo) per 14 mensilità annue, sostenendo che gli spettasse in base all'accordo aziendale dell'11 luglio 2000 e alla disciplina collettiva di settore. I giudici di merito hanno accolto la domanda in modo parziale, riconoscendo il diritto del lavoratore, condannando la società al pagamento delle differenze retributive tra ERS dovuto ed ERG corrisposto, escludendo il diritto della società a recuperare somme già pagate sino al dicembre 2012 e disponendo la restituzione di quanto indebitamente recuperato nel periodo successivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: contestazione della valutazione dei cedolini e della riferibilità dei pagamenti alla posizione del lavoratore; violazione delle regole di interpretazione del contratto e degli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale; violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984 e dell'accordo nazionale autoferrotranvieri 27.11.2000; erronea applicazione delle norme su usi e prassi aziendale; omesso esame di fatto decisivo e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su più rationes decidendi autonome, una delle quali non era stata efficacemente censurata: l'interpretazione dell'accordo individuale di assunzione, con cui era stata riconosciuta un'anzianità convenzionale al 2/3/2000, da cui la Corte territoriale aveva desunto l'intento delle parti di considerare il rapporto come retrodatato a tempo indeterminato e quindi di applicare al lavoratore l'accordo aziendale dell'11 luglio 2000 che riconosceva l'ERS ai lavoratori già assunti a tempo indeterminato. La Cassazione ha affermato che l'accertamento della volontà negoziale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che il ricorrente si era limitato a proporre una diversa interpretazione del testo negoziale, senza dimostrare l'erroneità logica o giuridica della lettura accolta. Poiché una ratio decidendi autonoma resisteva al ricorso, ogni ulteriore censura è stata ritenuta ultronea. Spese compensate e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984

    Richiamato come norma di riferimento nella disciplina dei rapporti di formazione e lavoro e nella possibile illegittimità di clausole collettive discriminatorie; la Corte precisa però che, nel caso concreto, la decisione di merito si fonda autonomamente sull'interpretazione dell'accordo individuale e non su tale profilo generale.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Le censure di legittimità sulle regole di ermeneutica contrattuale richiedono la specifica dimostrazione dell'erroneità dell'interpretazione adottata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di effetti del contratto; la Corte non affronta un principio autonomo di diritto su tale norma, limitandosi a ritenere infondate le censure sull'interpretazione dell'accordo individuale.

  • art. 1427 c.c. e segg.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al tema dell'errore e dell'annullamento, ma la Corte non sviluppa una statuizione autonoma, ritenendo assorbente l'interpretazione dell'accordo negoziale e il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non è accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti; la Corte ribadisce che la diversa lettura degli elementi probatori non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di specifici vizi motivazionali o di violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati, perché la doglianza si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Censurato dalla ricorrente in relazione alle difese nel rito del lavoro; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1340 c.c.

    Invocato in tema di usi e prassi aziendale; la doglianza è respinta perché non incide sulla ratio decidendi autonoma fondata sull'accordo individuale.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato per la disciplina del rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma, perché reputa decisiva l'interpretazione dell'accordo individuale.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema del coordinamento tra fonti del rapporto; la censura non supera il vaglio di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alla denunciata violazione di legge o ai vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per precisare che il vizio motivazionale rileva, oggi, solo quando la sentenza sia affetta da nullità per motivazione radicalmente mancante o apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto, ove dovuto, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo individuale di lavoro costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo allegando specificamente l'errore ermeneutico o l'illogicità della motivazione, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a fondarla, il ricorso per cassazione deve investire efficacemente tutte le rationes; se almeno una resiste, il ricorso va respinto perché l'eventuale accoglimento delle altre censure non inciderebbe sull'esito della causa.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali deve indicare quali canoni siano stati violati e in che modo, non essendo sufficiente dedurre che il testo negoziale avrebbe potuto essere interpretato diversamente.
  • Il controllo di legittimità non è un nuovo giudizio sul rapporto sostanziale, ma un vaglio della sentenza impugnata entro i limiti dei motivi di ricorso; contenziosi analoghi possono legittimamente avere esiti diversi se diversa è la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza di omesso esame o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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