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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13242/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta semplice relativa alla società "Orsanmichele s.r.l."; dedotti tre motivi: (1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato (argomentando che pagamenti ai dipendenti e passivo inferiore al patrimonio netto al 31/12/2015 avrebbero dovuto essere valutati favorevolmente); (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, contestando che la colpa grave sia stata desunta dalla mera inerzia e che non siano state valutate rilevanti proposte di vendita dell'immobile, archiviazione precedente dell'istanza di fallimento e la prospettiva di far valere l'usurarietà degli interessi bancari; (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 1 c.p. (aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, ossia tutela dei dipendenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché le sentenze di merito avevano valutato anche gli elementi favorevoli ma li avevano ritenuti scarsamente significativi rispetto al macroscopico peggioramento patrimoniale tra il 2010 e il 2015. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili per mancata specificità (ripetizione di doglianze già disattese dai giudici di merito) e perché non era dimostrato che l'inerzia fosse finalizzata a tutelare i dipendenti; il pagamento degli stipendi prima dei fornitori non prova di per sé la sussistenza della circostanza attenuante. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 1, Codice Penale

    La Corte ha ritenuto che non fosse provato che l'imputato avesse omesso l'istanza di fallimento per motivi di particolare valore morale o sociale (tutela dei dipendenti); il mero pagamento degli stipendi non costituisce di per sé prova della sussistenza della circostanza attenuante

  • art. 616, Codice di Procedura Penale

    Applicata la conseguenza prevista per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00)

Massime di principio

  • La mera esistenza di elementi favorevoli (es. pagamenti di stipendi, prospettive di vendita di beni, archiviazioni pregresse) non neutralizza automaticamente la responsabilità del liquidatore: il giudice valuta la significatività complessiva e la tempestività degli atti compiuti rispetto al peggioramento patrimoniale
  • Il ritardo nel presentare l'istanza di fallimento aggrava il profilo colposo: quanto più è prolungata l'inerzia, tanto maggiore può essere la colpa, specie se emergono perdite patrimoniali rilevanti nel periodo
  • Per far valere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 1 c.p. (motivazioni di particolare valore morale o sociale) è necessario dimostrare in modo concreto e specifico che l'omissione è stata effettivamente e consapevolmente finalizzata alla tutela di tali interessi; atti generici o comportamenti sporadici non sono sufficienti
  • Questioni afferenti all'usurarietà degli interessi o altre attività di recupero vanno valutate tempestivamente: iniziative intraprese molto dopo il momento in cui si erano maturati i presupposti per l'istanza di fallimento hanno scarsa rilevanza rispetto all'addebito di aggravamento del dissesto
  • In sede di ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e non meramente reiterative delle stesse argomentazioni già disattese nei gradi di merito; la mancanza di specificità comporta spesso l'inammissibilità del ricorso

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