Sentenza n. 956/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri collegati al provvedimento e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo dovuto deve essere determinato sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del credito riconosciuto dal giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, la cui quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione e, se necessario, dal commissario ad acta.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della disciplina delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alla distrazione prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere proposto quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né ridetermina autonomamente il diritto di credito riconosciuto dal titolo, ma ne assicura il soddisfacimento sulla base del contenuto del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- La quantificazione del capitale residuo e degli interessi indicata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: l'importo deve essere verificato secondo i parametri del titolo e della legge, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'adempimento, non è dovuto un compenso specifico per l'attività di commissario ad acta.
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