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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31447/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'invito al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a euro 650,00, ritenuto dovuto in relazione alla proposizione di motivi aggiunti in un giudizio amministrativo. Nei gradi di merito la contribuente aveva ottenuto ragione, con accertamento che i motivi aggiunti non avevano ampliato l'oggetto del giudizio né introdotto nuove domande o nuovi profili idonei a far sorgere il maggior contributo. Il TAR del Lazio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002 e sostenendo che, attraverso i motivi aggiunti, la parte avversaria avesse introdotto "domande nuove". La controricorrente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Suprema Corte rileva che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi già svolta in appello e sollecitando una rivalutazione del fatto e una riqualificazione della domanda non consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e privo di effettivo confronto con la motivazione decisiva della sentenza impugnata. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contributo unificato per i motivi aggiunti nel processo amministrativo, secondo cui occorre verificare se i motivi aggiunti amplino davvero l'oggetto del processo mediante modifica di petitum e causa petendi. Poiché la sentenza di merito aveva accertato che la causa petendi era rimasta immutata e che non vi era stato ampliamento dell'oggetto del giudizio, il ricorso è stato respinto in rito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche a ulteriori somme, oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    Per l'ulteriore contributo unificato nei motivi aggiunti occorre verificare se questi amplino l'oggetto del processo, modificando petitum e causa petendi; non basta un maggiore impegno valutativo del giudice.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata o non si confronta con i principi già affermati dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È inammissibile il motivo che si risolva in una mera riproposizione delle difese già svolte e disattese nei gradi di merito senza confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata può condurre alla decisione camerale secondo il rito accelerato previsto per i ricorsi manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta del consigliere delegato, la Corte applica la condanna aggravata e l'ulteriore sanzione pecuniaria nei limiti indicati dalla norma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle difese svolte in appello integra un motivo inammissibile.
  • Ai fini del contributo unificato dovuto per i motivi aggiunti nel processo amministrativo, il giudice deve verificare se essi determinino un effettivo ampliamento dell'oggetto del giudizio, con modifica di petitum e causa petendi; non è decisivo il solo aumento dell'attività istruttoria o valutativa richiesta al giudice.
  • I motivi aggiunti non comportano un ulteriore contributo unificato quando si limitano a integrare o precisare censure già proposte contro i medesimi atti o contro atti conseguenziali, senza introdurre nuove domande sostanziali.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una rivalutazione del fatto o della domanda, non consentita in sede di legittimità, conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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