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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Reggio Calabria di respingimento dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto con cui il Questore ha respinto l'istanza di rilascio di una licenza di porto di fucile per uso sportivo. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita a dare atto della domanda cautelare incidentale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, senza concedere una misura cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. L'udienza di merito è stata fissata al 18 novembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle circostanze della controversia. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, in luogo della sospensione, mediante la fissazione celere dell'udienza di merito quando tale misura soddisfi le esigenze cautelari della parte.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice, valutate le esigenze cautelari, può fissare con priorità l'udienza di merito, ritenendo così assorbita o non necessaria la concessione della misura cautelare richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati identificativi nei provvedimenti giudiziari quando ciò sia necessario a tutelare i diritti o la dignità dell'interessato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, nel contesto dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, quando la trattazione prioritaria della causa costituisca misura adeguata e sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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