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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, Servizio Sociale, datato -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente assunto al protocollo in data -OMISSIS-; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del -OMISSIS- e, per l’effetto, per la condanna del Comune di -OMISSIS- all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202501001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alla domanda, alla documentazione medica e al provvedimento di concessione del beneficio assistenziale previsto dalla l. 162/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, copia dell’istanza, della documentazione medica e del provvedimento di concessione del beneficio previsto dalla l. 162/1998, riferiti al padre affetto da gravi patologie. L’accesso era finalizzato a valutare l’impugnazione di una donazione immobiliare effettuata dal padre in favore di un altro figlio, a sostenere un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno e a tutelare il patrimonio familiare in vista di future esigenze assistenziali. Il Comune ha respinto l’istanza dopo l’opposizione del controinteressato, richiamando il bilanciamento degli interessi e la natura della documentazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell’art. 3 della l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità manifesta e la violazione dell’art. 4 della l. 24/2017 sul diritto di accesso alla documentazione sanitaria. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’INPS avrebbe già trasmesso documentazione medica relativa ai benefici ex l. 104/1992.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la documentazione trasmessa dall’INPS riguardava gli accertamenti relativi ai benefici ex l. 104/1992, mentre l’istanza rivolta al Comune concerneva la documentazione relativa al beneficio ex l. 162/1998. Si tratta di prestazioni differenti, valutabili secondo parametri diversi, sicché l’accesso ottenuto presso l’INPS non elimina l’interesse all’accesso richiesto al Comune. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente intendesse conoscere dati relativi allo stato di salute del padre per tutelare un proprio diritto patrimoniale, con riferimento all’annullamento della donazione, e un diritto patrimoniale altrui, con riferimento alla nomina dell’amministratore di sostegno. Tali posizioni non sono di rango pari o superiore al diritto alla salute del controinteressato e non costituiscono un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale, come richiesto dall’art. 60 del d.lgs. 196/2003 per consentire l’accesso ai dati sanitari. Il diniego è quindi risultato legittimo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale è applicabile alla richiesta di documentazione detenuta dal Comune, ma deve essere coordinata con la tutela dei dati relativi alla salute e con i limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il giudice ha respinto il ricorso ritenendo non consentito l’accesso per la prevalenza della tutela della salute del controinteressato.

  • art. 4 l. 24/2017

    La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a fondare l’accesso alla documentazione sanitaria nel caso concreto, in assenza dei presupposti sostanziali derivanti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    L’accesso ai dati relativi alla salute è consentito quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto alla salute oppure consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale. Un interesse patrimoniale proprio o la tutela di un diritto patrimoniale altrui non soddisfano tale requisito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679

    La disciplina europea sui dati relativi alla salute è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati sanitari contenuti nella pronuncia.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, richiamata insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, sostiene la necessità di oscurare i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • L’accesso documentale a dati relativi alla salute del controinteressato è consentito soltanto quando la situazione giuridicamente rilevante che l’istante intende tutelare è di rango almeno pari al diritto alla salute oppure consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale; un interesse patrimoniale proprio o la tutela di un diritto patrimoniale altrui non sono sufficienti.
  • L’accesso ottenuto presso un’amministrazione o un ente relativamente a una determinata prestazione assistenziale non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse rispetto a una distinta istanza avente a oggetto documentazione relativa a un’altra prestazione, quando le due prestazioni e i relativi presupposti valutativi non sono sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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