Cassazione Penale, Sentenza n. 13635/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 07/11/2025 che aveva ripristinato la custodia in carcere per i capi 1) e 12) (artt. 74 e 73 d.P.R. n.309/1990). La ricorrente, tramite unico motivo, denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che il giudice del riesame non aveva valutato adeguatamente il decorso del tempo e il comportamento rispettoso delle prescrizioni, che i fatti associativi risalgono al 2021 e che i precedenti sono sostanzialmente coevi; inoltre la ricorrente affermava di essersi allontanata dagli ambienti criminogeni, di lavorare saltuariamente e di dedicarsi alla famiglia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo attenga a rivalutazione dei fatti e non denunci la violazione di norme specifiche né la manifesta illogicità della motivazione, limiti che rendono la cassazione non percorribile sui provvedimenti cautelari. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione riguardo al pericolo di reiterazione (tra cui il ritorno della ricorrente nella piazza di spaccio dopo interventi di polizia, la prosecuzione dell'attività illecita e reati commessi tra il 15 e il 29 novembre 2021, nonché un precedente ostativo: condanna irrevocabile del 18/03/2024 per evasione dagli arresti domiciliari). In conseguenza della inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990
Le disposizioni sugli illeciti connessi agli stupefacenti (art. 73) e sulla ricettazione o altri reati complementari (art. 74) sono state richiamate per identificare la natura dei reati contestati; la Corte valorizza la sussistenza di elementi concreti di reiterazione criminosaper giustificare la custodia cautelare.
codice di procedura penale
Applicato per disporre la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte richiama la possibilità di sanzionare il ricorrente quando non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
principio di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione contro misure cautelari
La Corte ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, e non per mera diversa valutazione dei fatti o rivalutazione probatoria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è inammissibile se si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito; occorre denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- Per giustificare la custodia in carcere per il rischio di reiterazione è decisivo che il giudice motivi con elementi concreti (es. ritorno all'attività illecita dopo interventi di polizia, reati recenti, precedenti ostativi).
- Il decorso del tempo e la condotta della persona (osservanza delle prescrizioni, lavoro, legami familiari) possono essere argomenti validi per contestare la misura, ma devono essere contrastati con argomentazioni giuridiche che evidenzino errori logici o omissioni nella motivazione e non con una semplice rivalutazione dei fatti.
- Una successiva condanna penale o fatti recenti consonanti all'accusa rafforzano la legittimità della misura cautelare e possono rendere più difficile la loro impugnazione in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi l'impugnazione deve essere supportata da motivi giuridicamente rilevanti per evitare conseguenze economiche.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è strategico mirare a censurare vizi giuridici formali o palesi contraddizioni/omissioni nella motivazione del giudice di merito, documentandoli in modo preciso.
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