Sentenza n. 1130/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previe misure cautelari dell’esito della prova scritta, computer based, relativa alla classe di concorso A028 (MATEMATICA E SCIENZE) per posto comune, svoltasi nella Regione Marche il 5 maggio 2022 ai sensi del D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, che ha bandito la procedura ordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente nelle scuole secondarie sulle classi di concorso STEM, nella parte in cui l’odierno ricorrente ha conseguito la votazione di punti 66; degli atti preordinati, connessi e conseguenziali, con particolare riferimento alle domande n. 19 e 47, sottoposte al ricorrente il giorno 5/05/2022 al turno 1 della mattina, in quanto erroneamente formulate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta computer based del concorso per la classe di concorso A028 nella Regione Marche, con attribuzione di 66/100 e conseguente mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura ordinaria per l’immissione in ruolo di docenti nelle classi STEM, bandita con i decreti dipartimentali n. 23 del 5 gennaio 2022 e n. 252 del 31 gennaio 2022. Ha chiesto l’annullamento dell’esito della prova scritta del 5 maggio 2022 per la classe A028, lamentando che il punteggio di 66/100 e la conseguente mancata ammissione alla prova orale dipendessero dalla formulazione errata dei quesiti n. 19 e 47, somministrati nel turno 1 della mattina. Il Ministero si è costituito per resistere. Il 29 agosto 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione dell’espressa dichiarazione del ricorrente. Ha precisato che, a fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve pronunciarsi in conformità al principio dispositivo. Non è stata quindi esaminata la censura relativa all’asserita erroneità dei quesiti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione della illustrata sopravvenienza, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito.
La dichiarazione sopravvenuta del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso e non può esaminare il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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