Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39998/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131‑bis cod. pen. e all'art. 13, comma 3 (e 3‑ter) del D.lgs. n. 74/2000 (novellati), sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato la sua condotta successiva al reato: aveva infatti estinto integralmente il debito tributario (compresi sanzioni e interessi) prima della richiesta di rinvio a giudizio e dell'apertura del dibattimento, producendo i modelli F24 e la testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che attestava l'archiviazione. Per tali ragioni richiedeva il riconoscimento della rilevanza di tale adempimento ai fini della non punibilità o della particolare tenuità e della valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione relativa all'applicazione del comma 3‑ter dell'art. 13 del D.lgs. 74/2000 non era stata dedotta né allegata in appello (né con memoria successiva) e pertanto non era stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale. Essendo la questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha inoltre adottato la motivazione in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La norma (principio relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla valutazione della condotta successiva) è richiamata come criterio materiale che il ricorrente invocava; la Corte segnala però che l'applicazione di tale criterio deve essere dedotta e decisa in sede di merito (anche in appello) perché possa essere valutata in cassazione

  • art. 13 D.lgs. n. 74/2000 (comma 3 e 3‑ter)

    Il comma 3‑ter (introdotto con successiva novella) prevede che, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis, il giudice debba valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui l'adempimento integrale dell'obbligo di pagamento. La Corte osserva che tale norma non è stata tempestivamente invocata in appello, per cui la sua applicazione non poteva essere posta al centro del riesame in Cassazione

  • D.lgs. n. 87/2020 (richiamato nel testo come novella dell'art. 13)

    Richiamato come fonte della modifica che ha introdotto il comma 3‑ter; la decisione tiene conto che la norma era vigente alla data della decisione ma sottolinea il profilo procedurale dell'invocazione tardiva

  • legge n. 150/2002 (modifica art. 131‑bis)

    Richiamata nel ricorso come precedente novellatrice dell'art. 131‑bis che ha attribuito rilevanza alla condotta successiva all'illecito; la Corte ne conferma il rilievo sostanziale ma ne richiama la necessaria tempestiva allegazione in sede di merito

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi che non sono stati dedotti in precedenza in appello; sulla base di questa disposizione la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento

  • Decreto del Primo Presidente n. 84/2016

    Autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte ha adottato tale forma per la presente decisione

  • Corte Cost. Sent. n. 186/2000

    Richiamata su un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa e ha quindi confermato la condanna alle spese e alla sanzione

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto o di fatto che non siano state previamente proposte e devolute al giudice di merito (in particolare in appello): le nuove argomentazioni introdotte per la prima volta in sede di legittimità sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La condotta successiva al reato (es. il pagamento integrale del debito tributario con sanzioni e interessi) costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis e, specificamente, ai sensi del comma 3‑ter dell'art. 13 del D.lgs. 74/2000; tuttavia perché tale elemento sia preso in considerazione deve risultare dagli atti e deve essere specificamente invocato e discusso in sede di merito o in appello
  • Se una norma nuova favorevole è entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso in appello ma prima della decisione, il difensore deve tempestivamente depositare memorie integrative o sollevare espressamente la questione in udienza per evitare l'inammissibilità in Cassazione
  • Per comprovare l'adempimento integrale del debito tributario è fondamentale produrre documentazione chiara (modelli F24, atti dell'Amministrazione finanziaria, testimonianze) e assicurarsi che tali prove siano specificamente richiamate nei motivi di appello
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche significative (spese processuali e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende), perciò è cruciale curare la tempestività e completezza delle deduzioni processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.