Cassazione Civile, Ordinanza n. 30733/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della società poi dichiarata fallita, di un'iscrizione ipotecaria su un proprio immobile, deducendo la nullità dell'ipoteca per mancata previa notifica della cartella di pagamento. In primo grado il giudice tributario ha accolto il ricorso ritenendo non provata la regolare notifica delle cartelle e ha compensato le spese. In appello la contribuente ha censurato solo la compensazione delle spese, ottenendone la riforma da parte della CTR. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della notificazione dell'atto di appello e conseguente inapplicabilità del termine di decadenza, perché l'appello non era stato notificato al difensore domiciliatario costituito in primo grado ma presso uno sportello della società; 2) errore processuale per non aver considerato che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita al legale rappresentante presso la sede sociale; 3) errore processuale per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica, con conseguente asserita inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente presso uno sportello, anziché al procuratore domiciliatario costituito in primo grado, integri una nullità e non un'inesistenza. Tale nullità, se non sanata dalla costituzione dell'appellato e rilevata solo in cassazione, comporta la cassazione con rinvio, poiché può essere sanata mediante rinnovazione e riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come termine di decadenza per l'impugnazione, rispetto al quale si contestava l'inapplicabilità per la dedotta nullità della notifica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare errori di procedimento e nullità processuali nella notificazione dell'atto di appello.
art. 392 c.p.c.
Indicata quale forma di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio una volta cassata la sentenza per nullità della notificazione del gravame.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente anziché al procuratore domiciliatario costituito in primo grado integra una nullità della notificazione, non un'inesistenza, quando l'atto sia comunque pervenuto in un luogo collegato al destinatario.
- La nullità della notificazione dell'impugnazione, se non sanata dalla costituzione dell'appellato e rilevata per la prima volta in cassazione, impone la cassazione con rinvio, poiché il vizio è suscettibile di rinnovazione e il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice di rinvio.
- Quando viene accolto il motivo relativo alla nullità della notificazione dell'atto di appello, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono profili ulteriori di ritualità o ammissibilità dell'impugnazione.
- La notifica dell'impugnazione deve essere effettuata secondo le forme proprie del domicilio eletto e della rappresentanza processuale risultante dagli atti del grado precedente; la notifica presso un diverso luogo, pur collegato al destinatario, non è idonea a eliminare il vizio ma soltanto a configurarne la nullità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →