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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale ordinario di Teramo n. 33/2025 pubblicata il22/01/2025, ritualmente notificata in forma ex lege, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente".

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Teramo n. 33/2025, relativa al riconoscimento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Teramo che gli aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati in quella pronuncia, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudizio ha quindi avuto a oggetto l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza, comprese la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in forma semplificata, richiamando il proprio consolidato orientamento su controversie analoghe. Ha accertato l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata ottemperanza, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto applicabile tale disposizione, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza e ha precisato che, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria la formula esecutiva per procedere all'ottemperanza. L'eventuale competenza di un diverso organo centrale del Ministero non giustifica l'inerzia dell'Amministrazione intimata. Il Ministero è stato ordinato di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, accreditando le somme riconosciute sulla carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo il titolo esecutivo. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Teramo, con facoltà di delega a un funzionario, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il ricorso è manifestamente fondato; la disposizione è stata richiamata per la forma della decisione.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza concernente condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un altro organo centrale dello stesso Ministero; il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale se competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Le somme riconosciute dal giudicato per il bonus carta docente devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente per le finalità di aggiornamento e formazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, trova applicazione con i necessari adattamenti; decorso tale termine dalla notificazione del titolo, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere in sede di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione; essa deve curare il procedimento e trasmettere gli atti all'organo competente, ove necessario.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inerte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando il giudicato riconosce il bonus carta docente, l'esecuzione deve avvenire mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito nel titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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