Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro n. 6 dell’8 aprile 2026 (firmata digitalmente e pubblicata in data 23.04.2026), avente ad oggetto: <<Dichiarazione di interesse pubblico territoriale del segno ’Venafrum’ e istituzione del nome ad uso collettivo ’VENAFRUM>>, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota del 15 giugno 2026, a firma del Presidente dell’Ente, con cui si nega l’esercizio del potere di autotutela.

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco che ha dichiarato di interesse pubblico territoriale il segno "Venafrum" e istituito un omonimo nome ad uso collettivo, nonché il successivo diniego di autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare esclusiva del marchio denominativo "Venafrum", ha impugnato la deliberazione con cui l’Ente Parco ha dichiarato il medesimo segno di interesse pubblico territoriale e ha istituito un nome ad uso collettivo, ritenendo che l’atto abbia creato un segno distintivo collettivo identico al proprio marchio e leso i diritti di privativa industriale. Ha inoltre impugnato la nota con cui l’Ente Parco, dopo avere inizialmente dichiarato di voler procedere al ritiro dell’atto, ha negato l’esercizio dell’autotutela. Sono stati dedotti: nullità per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere dell’Ente Parco; violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990, contraddittorietà, sviamento e mancato esercizio dell’autotutela; violazione dello statuto dell’Ente e dell’art. 6-bis l. 241/1990 per incompatibilità e conflitto di interessi del Presidente; violazione degli artt. 11, 12 e 19 del Codice della proprietà industriale e dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 41 Cost., sproporzione, irragionevolezza e difetto di motivazione. L’Ente Parco e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto soggettivo di proprietà industriale e spettasse alle sezioni specializzate in materia d’impresa del giudice ordinario. È stata altresì eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione della nota di diniego di autotutela e la mancata evocazione in giudizio della Regione Molise.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la situazione giuridica azionata fosse il diritto soggettivo di proprietà industriale sul marchio "Venafrum", asseritamente leso dalla deliberazione impugnata. La delibera, qualificata come avente natura meramente programmatica e comunque insuscettibile di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica di destinatari determinati o determinabili, non è stata considerata idonea a degradare il diritto soggettivo in interesse legittimo. La controversia, riguardando la titolarità e l’utilizzo del marchio e quindi rapporti di natura paritetica in materia di proprietà industriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 120 del Codice della proprietà industriale. Il difetto di giurisdizione sussiste anche qualora l’atto sia qualificato come nullo per difetto assoluto di attribuzione: in assenza ab origine del potere amministrativo, il diritto soggettivo non viene trasformato in interesse legittimo oppositivo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 120 d.lgs. 30/2005

    la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168

    Le controversie relative ai diritti di proprietà industriale, compresa quella concernente la titolarità e l’utilizzo del marchio, spettano ai tribunali ordinari individuati dalla normativa sulle sezioni specializzate in materia d’impresa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    difetto assoluto di attribuzione

    Anche quando il provvedimento amministrativo sia dedotto come nullo per difetto assoluto di attribuzione, la controversia resta devoluta al giudice ordinario se incide su un diritto soggettivo non degradabile in assenza originaria del potere.

  • art. 11 c.p.a.

    entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti della domanda

    La causa può essere riassunta davanti al giudice dotato di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 168/2003

    Individuano i tribunali ordinari dotati delle sezioni specializzate competenti in materia di proprietà industriale.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativamente connotata incide in concreto sulla titolarità o sull’utilizzo di un marchio, la situazione giuridica fatta valere è un diritto soggettivo di proprietà industriale e la controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, nelle forme previste per le sezioni specializzate in materia d’impresa.
  • Un atto amministrativo di natura meramente programmatica, che non incida autoritativamente sulla sfera giuridica di destinatari determinati o determinabili, non degrada i diritti soggettivi eventualmente coinvolti in interessi legittimi oppositivi.
  • Quando l’amministrazione agisce in assenza assoluta di una potestà astrattamente attribuitale, l’eventuale nullità per difetto assoluto di attribuzione non trasforma il diritto soggettivo inciso in interesse legittimo; la relativa controversia resta devoluta al giudice ordinario.
  • In caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneNullità del provvedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.