Sentenza n. 2368/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; - del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - Decreto presidenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Giunta Regionale Toscana; - della comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 14/11/2022 dalla Regione Toscana (E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433718_2022-11-14_si-se); nonché - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato Decreto presidenziale n. 24681 del 14/12/2022 contenente gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano, provvedimento della Regione Toscana di attribuzione degli oneri di payback e comunicazione di avvio del procedimento
Esito
La controversia
La società impugnava gli atti statali e regionali applicativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo, tra l'altro, la violazione dei termini e delle procedure previste dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dagli accordi Stato-Regioni; l'illegittima fissazione dei tetti di spesa regionali e nazionali in misura identica; il contrasto con il legittimo affidamento; l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e ai principi dell'ordinamento unionale; la violazione del principio di capacità contributiva e di neutralità fiscale; l'erronea inclusione nel fatturato rilevante di prestazioni di servizi, anziché delle sole forniture di dispositivi medici; nonché l'illegittimità derivata degli atti regionali. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per le annualità 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società e la Regione Toscana hanno documentato l'integrale pagamento della quota ridotta.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione della Regione Veneto, costituitasi per mero errore materiale. Nel merito non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti, perché l'intervenuto pagamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 ha estinto l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018. In applicazione della medesima disposizione, l'accertamento dell'avvenuto versamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Le spese di lite sono state compensate, come espressamente previsto dalla norma sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti; l'accertamento regionale del pagamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È la disposizione richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- Quando, per effetto di una disciplina sopravvenuta, il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi.
- Per i ricorsi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, l'accertamento istituzionale dell'avvenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dalla disciplina sopravvenuta determina ex lege la cessazione della materia del contendere.
- Quando la disciplina sopravvenuta prevede espressamente la compensazione delle spese in caso di pagamento della quota ridotta e cessazione della materia del contendere, il giudice deve compensare le spese di lite.
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