Cassazione Penale, Ordinanza n. 07132/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che esso era stato proposto da difensore non iscritto o comunque non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento del deposito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., era proposto contro una sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari per il reato di cui all'art. 30 della legge n. 152 del 1992. La Corte non affronta il merito delle doglianze perché rileva una causa processuale di inammissibilità: l'impugnazione era stata proposta da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione al momento della presentazione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
richiamato solo per la conversione del gravame in ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 30 L. 152/1992
reato di cui all'art. 30 L.152/1992
norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata, senza ulteriori precisazioni in ordinanza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto o proposto da difensore privo, al momento della presentazione, dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta automaticamente, salvo diversa disciplina, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è definito per ragioni esclusivamente processuali, la Corte non entra nel merito della responsabilità penale né delle censure contro la sentenza impugnata.
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