Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2070/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202504467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 27 marzo 2025 e divenuta irrevocabile. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad accreditare la carta del docente, nella misura di 500 euro per ciascuna annualità, per complessivi 1.500 euro in favore della prima ricorrente, relativamente alle annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e 2.000 euro in favore della seconda ricorrente, relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Le ricorrenti hanno dedotto il mancato adempimento del giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie alla sua esecuzione. Il Ministero si è costituito formalmente, producendo documentazione attestante soltanto il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza del giudice ordinario, senza dimostrare l'accredito degli importi dovuti a titolo di carta del docente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché la sentenza del Tribunale di Como era passata in giudicato, la pretesa creditoria risultava documentata e l'Amministrazione non aveva allegato né provato l'avvenuto adempimento, salvo il pagamento delle sole spese legali. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi di 1.500 euro e 2.000 euro, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di 60 giorni per l'esecuzione dell'incarico. È stato escluso ogni compenso per il commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile, per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie a carico di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione quando il giudicato riconosca somme determinate o determinabili, la pretesa sia documentata e l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento.
  • Il pagamento delle sole spese legali non integra l'esecuzione di una sentenza che abbia riconosciuto anche un distinto credito sostanziale in favore del ricorrente.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso ulteriore per l'attività svolta come commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.