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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accorpamento dell'Istituto Comprensivo Simone De Magistris di Caldarola all'Istituto Omnicomprensivo G. Leopardi - R. Frau di Sarnano, disposto nell'ambito della programmazione regionale della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la DGR Marche n. 2052/2024 e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, le successive DGR n. 725/2025, n. 1247/2025 e n. 1748/2025. Ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale sul dimensionamento scolastico e dei criteri di indirizzo cui la Regione si sarebbe autovincolata, sostenendo che avrebbero dovuto essere salvaguardate le specificità delle istituzioni scolastiche situate in Comuni montani, privilegiate soluzioni diverse e considerate le condizioni di spopolamento, isolamento e danneggiamento sismico dei Comuni interessati. Ha lamentato difetto di istruttoria e di motivazione circa le ragioni dell'accorpamento dell'istituto di Caldarola proprio con quello di Sarnano, la mancata valutazione delle distanze, dell'orografia, dei disagi per famiglie e personale, della complessità dell'istituto omnicomprensivo e della preferenza per accorpamenti orizzontali. Ha inoltre sostenuto che la proposta sarebbe stata formulata tardivamente, senza adeguato confronto nel tavolo interistituzionale, e che i successivi riesami disposti in sede cautelare avrebbero avuto carattere meramente apparente, integrando ex post una motivazione originariamente carente. Con riferimento alla programmazione 2026/2027, ha dedotto anche la violazione delle nuove linee di indirizzo regionali, il mancato recepimento dei pareri della Commissione consiliare e l'omessa considerazione delle istanze dei Comuni colpiti dal sisma.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti, ritenendo legittimo l'accorpamento. Ha chiarito che la disciplina statale impone il rispetto del contingente regionale delle autonomie scolastiche, ma non impone la soppressione dei plessi né vieta l'accorpamento di istituzioni site in Comuni montani. La tutela dei territori montani richiede la salvaguardia del presidio scolastico e del servizio sul territorio, non necessariamente il mantenimento dell'autonomia amministrativa della singola istituzione. Le linee guida regionali, pur valorizzando le aree montane e disagiate, non imponevano quindi di conservare l'autonomia dell'istituto di Caldarola. Il Collegio ha riconosciuto che le prime deliberazioni presentavano carenze motivazionali e che tali carenze avevano giustificato due ordinanze cautelari di riesame. Ha tuttavia ritenuto che la DGR n. 1247/2025 avesse completato l'istruttoria e fornito una motivazione adeguata, dando conto del calo degli iscritti, della sostenibilità organizzativa e formativa, della continuità territoriale tra i territori montani interessati, della distribuzione dei plessi, del superamento delle reggenze, dell'analisi costi-benefici e delle ragioni del mancato recepimento della posizione contraria del Comune. La Regione aveva inoltre valutato le distanze, l'orografia, la continuità didattica e la conservazione dei plessi periferici. La successiva formalizzazione del verbale dell'incontro del 24 luglio 2025 non ha invalidato il procedimento, poiché i contributi espressi nella riunione risultavano comunque esaminati nella motivazione dell'atto. Gli indirizzi della Commissione consiliare sono stati ritenuti non vincolanti e adeguatamente superati dalla motivazione regionale. Quanto alla programmazione 2026/2027, il TAR ha rilevato che la Provincia di Macerata non aveva formulato una motivata proposta tecnica di modifica dell'assetto precedente e che non erano stati forniti dati oggettivi sull'insostenibilità dell'accorpamento. Anche il parere della Commissione consiliare sulla revisione degli accorpamenti nei territori sismici non era vincolante, in assenza di un mutamento delle condizioni o di elementi oggettivi contrari. Le spese, comprese quelle dell'incidente di esecuzione, sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 557, l. 197/2022

    Ha modificato l'art. 19 del d.l. 98/2011 introducendo i criteri per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, sulla base della popolazione scolastica regionale.

  • art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, d.l. 98/2011

    Disciplina il contingente organico regionale e i criteri di distribuzione delle autonomie scolastiche, valorizzando anche le specificità dei Comuni montani, delle piccole isole e delle aree linguistiche particolari.

  • art. 1, comma 1, d.i. 127/2023

    a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale […], nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche

    La salvaguardia delle specificità territoriali non impone il mantenimento dell'autonomia scolastica, ma consente alle Regioni di accorpare istituti mantenendo i plessi e il presidio scolastico sul territorio.

  • art. 2 d.P.R. 233/1998

    È richiamato dal ricorrente con riguardo al carattere eccezionale degli istituti omnicomprensivi; il TAR non ha ritenuto che tale previsione impedisse, nel caso concreto, l'accorpamento disposto.

  • art. 138 d.lgs. 112/1998

    Costituisce la base normativa della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa.

Massime di principio

  • La disciplina statale sul dimensionamento scolastico, pur imponendo il rispetto del contingente organico regionale determinato secondo la popolazione scolastica e gli altri parametri normativi, non impone una corrispondenza necessaria tra numero delle autonomie e numero dei plessi e non vieta alle Regioni di accorpare istituzioni scolastiche situate in Comuni montani.
  • La clausola di salvaguardia delle specificità delle istituzioni scolastiche nei Comuni montani tutela la permanenza del presidio scolastico e l'erogazione del servizio sul territorio, ma non attribuisce un diritto al mantenimento dell'autonomia amministrativa della singola istituzione scolastica quando il dimensionamento regionale persegua il superamento delle reggenze e la razionalizzazione della rete.
  • La scelta concreta dell'istituzione da accorpare rientra nell'ampia discrezionalità programmatoria regionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori, difetto di istruttoria, manifesta irrazionalità o irragionevolezza; la motivazione deve comunque illustrare le ragioni della scelta, il bilanciamento tra razionalizzazione e tutela territoriale e il mancato accoglimento degli apporti degli enti interessati.
  • Quando un'ordinanza cautelare dispone il riesame di specifici profili motivazionali, il remand non sospende necessariamente l'intero procedimento né vincola l'amministrazione a un determinato esito; l'amministrazione conserva il potere di rideterminarsi, purché esamini gli aspetti indicati dal giudice e motivi adeguatamente la decisione finale.
  • Il parere o l'indirizzo di un organo consultivo regionale non vincola l'amministrazione decidente se la normativa non gli attribuisce tale efficacia; il suo mancato recepimento è legittimo quando l'amministrazione esponga ragioni adeguate e coerenti con l'istruttoria.
  • Per contestare la conferma di un precedente assetto di dimensionamento scolastico occorrono elementi tecnici e oggettivi idonei a dimostrarne l'insostenibilità o un mutamento delle condizioni originarie; la mera reiterazione della richiesta politica di ripristino dell'autonomia non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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