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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento 1. Quanto al ricorso n. 564 del 2024: - del provvedimento in data 24/04/24, n. A099A84, prot. n. 26225, del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Manduria; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota in data 04/04/24, n. 21795, del Responsabile dell’Area 2 e la nota in data 05/04/24, n. 22082, del Responsabile dell’Area 5, mai notificate al ricorrente, e il provvedimento in data 29/04/24, di rilascio immobile del medesimo Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Manduria. 2. Quanto al ricorso n. 1412 del 2024: - del provvedimento del 06/09/2024 prot. n. 50889, avente ad oggetto “DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ ART. 19 L.241/90 Solo per l’apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - attività di friggitoria da asporto senza servizi ai tavoli - sita in Manduria (TA) Via Sorani suc, fg. 61 p.lla 2410 sub 1”, notificato a mezzo p.e.c. in data 08/09/2024, con il quale il Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Manduria, dopo aver richiamato l’ordinanza comunale n. 113 del 07/05/2024 e dopo aver ribadito che la stessa è rimasta inoppugnata, ha statuito ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, che la nuova S.C.I.A. presentata dal ricorrente il 9.08.2024 non “...può superare gli effetti dell’ordinanza n. 113 non impugnata…” e che “...fino a che non sarà definito il contenzioso relativamente al provvedimento adottato da Responsabile dell’Area 3 - LLPP impugnato con ricorso al T.A.R. numero di registro generale 564/2024, per il quale è stata emessa ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, alcuna attività potrà essere esercitata presso l’immobile sito a Manduria alla Via Sorani snc…”, con divieto dunque di prosecuzione della predetta attività commerciale; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui ove occorra di quelli già impugnati col ricorso n. 564/2024 RG; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente a svolgere l’attività di friggitoria da asporto senza servizio ai tavoli, dichiarata nella S.C.I.A. del 09/08/2024.

Giustizia amministrativa202401412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decadenza dalla concessione di suolo pubblico con conseguente ordine di rilascio dell’immobile e successivo divieto di prosecuzione dell’attività di friggitoria da asporto segnalata mediante SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi, poi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Con il primo ha impugnato il provvedimento comunale che dichiarava la decadenza dalla concessione di suolo pubblico relativa a un chiosco e il successivo ordine di rilascio dell’immobile. Ha dedotto, da un lato, eccesso di potere per sviamento, sostenendo che il procedimento fosse stato avviato quale reazione alla notificazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Comune per il pagamento di lavori eseguiti dal privato; dall’altro, falsità del presupposto e violazione dell’art. 1460 c.c., dei principi inadimplenti non est adimplendum e di proporzionalità, contestando l’esistenza di un debito nei confronti dell’Amministrazione. Il Comune aveva fondato la decadenza sul mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale e di altri obblighi tributari, sul mancato o tardivo pagamento del canone concessorio e sulla mancata produzione di documentazione fiscale relativa a lavori di ristrutturazione. Il ricorrente ha inoltre impugnato il successivo provvedimento con cui il Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, aveva vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e friggitoria da asporto, dichiarata con SCIA del 9 agosto 2024. Ha dedotto nullità per violazione del giudicato e dell’ordine cautelare del giudice amministrativo, falsità del presupposto e sviamento, nonché illegittimità propria e derivata, chiedendo anche l’accertamento del diritto a svolgere l’attività. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione di una precedente ordinanza comunale di cessazione dell’attività.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, ritenendo sussistente una connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e una sostanziale unitarietà della fattispecie. Quanto al primo ricorso, ha ritenuto legittima la decadenza dalla concessione. Il provvedimento impugnato era plurimotivato: per consolidato principio, è sufficiente che una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto risulti legittima e adeguata a sorreggerlo integralmente. Nel caso concreto, il contratto di concessione prevedeva il pagamento annuale e anticipato del canone, a pena di decadenza, e stabiliva che il mancato pagamento comportasse la decadenza e la restituzione dell’area. Il ricorrente aveva pagato nel 2023 i canoni relativi agli anni 2018-2023, ma tardivamente, senza interessi, e non aveva pagato tempestivamente il canone relativo al 2024. Tale ritardo costituiva inadempimento dell’obbligazione contrattuale e integrava la causa di decadenza prevista dalla concessione, indipendentemente dalle ulteriori contestazioni relative agli obblighi tributari e alla documentazione dei lavori. Il TAR ha quindi ritenuto legittimi sia la decadenza sia il conseguente ordine di rilascio. Ha inoltre escluso lo sviamento: tale vizio richiede la prova precisa e concordante della divergenza tra la funzione tipica del potere e la finalità concretamente perseguita, non essendo sufficienti supposizioni o meri indizi. Nel caso di specie, l’atto era coerente con la disciplina della concessione e con l’interesse pubblico a non proseguire il rapporto con un concessionario inadempiente; il fatto che il procedimento fosse seguito al decreto ingiuntivo non dimostrava una finalità dissimulata. Il primo ricorso è stato pertanto rigettato. Il secondo ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non per la specifica ragione prospettata dal Comune, ma per sopravvenuta carenza di utilità concreta. L’attività oggetto della SCIA presupponeva infatti la permanenza della concessione del suolo; una volta accertata la legittimità della decadenza, l’eventuale annullamento del divieto di prosecuzione non avrebbe consentito al ricorrente di esercitare l’attività sull’area comunale. Le spese sono state integralmente compensate per l’eccezionalità delle ragioni connesse alle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, il ricorrente non può ottenere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento della domanda. Il TAR ha applicato tale principio al secondo ricorso, poiché la legittima decadenza dalla concessione rendeva inutilmente annullabile il divieto di prosecuzione dell’attività.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    È stato richiamato quale base del divieto comunale di prosecuzione dell’attività segnalata con SCIA; la sentenza non definisce autonomamente i presupposti del potere inibitorio, dichiarando invece improcedibile il ricorso per carenza di utilità.

  • art. 1460 c.c.

    La relativa censura è stata respinta, in quanto la legittimità della decadenza risultava comunque fondata sull’inadempimento del concessionario agli obblighi di pagamento previsti dal contratto.

  • art. 10, lett. b), della concessione di suolo pubblico

    da versarsi annualmente anticipatamente, pena la decadenza della stessa concessione

    La clausola imponeva il pagamento annuale e anticipato del canone e collegava espressamente il mancato rispetto dell’obbligo alla decadenza della concessione.

  • art. 18, lett. c), della concessione di suolo pubblico

    La concessione si intenderà decaduta con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’area libera da cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: […] c) mancato pagamento del canone dovuto

    La clausola prevedeva la decadenza e l’obbligo di restituzione dell’area anche in presenza del solo mancato pagamento del canone.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, l’accertata legittimità e idoneità a sorreggere l’atto di una sola delle ragioni autonomamente poste a fondamento dello stesso è sufficiente a impedirne l’annullamento, rendendo irrilevanti le contestazioni relative alle ulteriori motivazioni.
  • Quando una concessione di suolo pubblico prevede il pagamento annuale e anticipato del canone a pena di decadenza, il pagamento tardivo integra un inadempimento dell’obbligazione concessoria e può legittimare la decadenza e il conseguente obbligo di rilascio dell’area, secondo quanto previsto dalle clausole della concessione.
  • Il vizio di eccesso di potere per sviamento richiede la prova precisa, concordante e univoca che il potere sia stato esercitato per una finalità diversa da quella tipica prevista dalla legge; non sono sufficienti mere supposizioni, la mera sequenza temporale degli atti o indizi non concludenti, soprattutto quando il provvedimento è coerente con la disciplina applicabile e con l’interesse pubblico perseguito.
  • Un ricorso contro il divieto di prosecuzione di un’attività segnalata con SCIA è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’attività presuppone una concessione amministrativa validamente dichiarata decaduta, poiché l’eventuale annullamento del divieto non attribuirebbe al ricorrente alcuna utilità sostanziale concreta.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioni
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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