Sentenza n. 1477/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: circolare/comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Cosenza e inerzia sull’istanza di assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la circolare dell’amministrazione scolastica nella parte ritenuta ostativa all’assegnazione di un docente di sostegno in deroga al minore, nonché l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza presentata dalla scuola. Il minore era stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992; il neuropsichiatra infantile e il team dei docenti avevano evidenziato difficoltà di apprendimento e relazionali e ritenuto necessario il sostegno per 18 ore settimanali. La circolare prevedeva, secondo i ricorrenti, l’assegnazione in deroga soltanto per le nuove certificazioni attestanti la situazione di handicap grave o per gli aggravamenti tempestivamente acquisiti, escludendo sia le forme di invalidità non grave sia le certificazioni pervenute oltre il termine amministrativo indicato. È stata dedotta l’illegittimità dell’inerzia per avere l’amministrazione omesso una valutazione concreta e individualizzata delle esigenze del minore, limitandosi a richiamare il criterio generale della gravità dell’handicap. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione del sostegno.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa. Il TAR ha ritenuto che, pur essendo non grave la situazione di handicap, le esigenze educative dell’alunno non potessero essere automaticamente trascurate e dovessero essere valutate mediante un ragionevole contemperamento degli interessi coinvolti, compresi quelli di finanza pubblica. Gli uffici scolastici devono dare seguito alle proposte formulate dagli organi competenti in materia di sostegno, salva la possibilità di esercitare un potere correttivo fondato su riscontri oggettivi; tale obbligo vale anche per le disabilità lievi o medie. L’amministrazione aveva invece giustificato l’inerzia con il criterio astratto secondo cui il sostegno in deroga sarebbe riservato agli studenti con handicap grave. Il TAR ha posto a carico del GLO l’obbligo di riunirsi e di elaborare un PEI aggiornato, sulla cui base l’amministrazione dovrà eventualmente procedere alla nomina del docente di sostegno. Non è stato disposto l’annullamento della circolare, in quanto ritenuta priva di natura provvedimentale. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in modo generico e priva dell’indicazione di elementi fattuali concreti idonei a dimostrare un danno risarcibile. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione scolastica.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
contempla le difficoltà di apprendimento fra le condizioni di disabilità che risultino tali da determinare uno svantaggio sociale, e non individua un livello minimo al di sotto del quale non sorge il diritto a fruire delle prestazioni stabilite in favore dei soggetti con disabilità
La nozione di handicap comprende anche le difficoltà di apprendimento idonee a determinare uno svantaggio sociale; l’assenza di gravità non esclude automaticamente la necessità e la fruizione del sostegno scolastico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali nelle ipotesi di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La non gravità della situazione di handicap non può costituire, di per sé, ragione sufficiente per negare o omettere l’assegnazione di un insegnante di sostegno; anche le esigenze educative degli alunni con disabilità lieve o media devono essere oggetto di valutazione concreta e individualizzata.
- Gli uffici scolastici devono attribuire agli istituti gli insegnanti di sostegno necessari a coprire le ore risultanti dalle proposte degli organi competenti, salva la possibilità di esercitare un potere correttivo fondato su riscontri oggettivi e su una specifica istruttoria.
- La decisione sull’assegnazione del sostegno deve essere preceduta dall’elaborazione o dall’aggiornamento del PEI da parte del GLO, tenendo conto delle sopravvenienze relative sia alla condizione di disabilità sia all’andamento scolastico dell’alunno.
- È illegittima l’inerzia dell’amministrazione scolastica che, invece di valutare concretamente la situazione individuale e di ponderare gli interessi coinvolti, compresi quelli finanziari, si limiti a richiamare una regola astratta che riserva il sostegno in deroga ai soli casi di handicap grave.
- La domanda risarcitoria proposta per la mancata assegnazione del sostegno deve indicare elementi fattuali concreti relativi al danno subito; la mera deduzione astratta della risarcibilità del pregiudizio non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →