Sentenza del 24/11/2017 n. 28062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. dell’Emilia-Romagna che aveva confermato gli avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni relativi a Irpeg, Iva e Ilor per gli anni 1996-1998. L’Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi derivanti da fatture emesse dalla XXX & L. S.p.A. in favore della Finanziaria XXXX S.r.l., ritenendole riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La società ha dedotto, tra l’altro, carenza o apparenza della motivazione, pronuncia extra petita su inerenza e congruità dei costi, illegittimo ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, violazione dell’onere della prova, vizi motivazionali e violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata e ha confermato che la genericità delle fatture, l’assenza di elementi identificativi delle prestazioni, la sproporzione degli importi e il confronto con fatture più dettagliate emesse verso terzi costituivano indizi sufficienti della fittizietà delle operazioni. Una volta forniti tali indizi dall’Amministrazione, spettava alla contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni, non essendo sufficienti il pagamento delle fatture, la loro registrazione o dichiarazioni generiche. La consulenza tecnica non è stata ritenuta utilizzata in modo illegittimo e la società, non avendo tempestivamente contestato il relativo provvedimento istruttorio, aveva comunque prestato acquiescenza mediante la partecipazione al contraddittorio. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, non risultando che l’accertamento derivasse da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali aziendali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 75, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis
Le fatture devono riferirsi a fatti oggettivi e a effetti precisi individuabili temporalmente.
La deducibilità dei costi richiede una documentazione idonea a individuare concretamente la prestazione, la sua collocazione temporale e il collegamento con l’attività esercitata.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La detrazione dell’Iva presuppone che l’operazione sia effettiva e che sia possibile verificare il collegamento tra il costo sostenuto e le operazioni attive del soggetto passivo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d)
L’Amministrazione può contestare la veridicità delle operazioni sulla base di elementi certi e diretti oppure di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, secondo il tipo di contestazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, commi 2 e 3
In materia Iva, l’Ufficio può dimostrare l’inesistenza o l’inesattezza delle operazioni mediante elementi indiziari o probatori; successivamente il contribuente deve fornire la prova dell’effettività delle operazioni.
Codice civile, art. 2697
L’onere della prova grava inizialmente sull’Amministrazione quanto ai fatti costitutivi della pretesa; se l’Ufficio fornisce indizi idonei della fittizietà, l’onere di dimostrare l’effettività dell’operazione passa al contribuente.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
La fittizietà delle operazioni può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano logicamente idonei e valutati complessivamente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
Il giudice tributario può disporre una consulenza tecnica quando occorrono valutazioni tecniche, purché il consulente non sostituisca il giudice nella decisione né supplisca integralmente all’onere probatorio delle parti.
Codice di procedura civile, art. 157
La nullità relativa degli atti processuali deve essere eccepita tempestivamente; la mancata contestazione e la partecipazione al contraddittorio possono comportare rinuncia per comportamento concludente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza deve contenere una motivazione comprensibile e non apparente, tale da rendere individuabile la ragione della decisione.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 2
Le specifiche garanzie previste per le verifiche fiscali presso i locali del contribuente non si applicano automaticamente agli accertamenti svolti mediante verifica documentale o cosiddetta a tavolino.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Fatture generiche, prive della descrizione concreta dei servizi, delle date, delle modalità di esecuzione e dei destinatari delle prestazioni, possono costituire un forte indizio di operazioni inesistenti.
- Il pagamento e la contabilizzazione della fattura non dimostrano, da soli, che la prestazione sia stata effettivamente resa: è opportuno conservare contratti, ordini, report, corrispondenza, deliverable, timesheet, nominativi dei consulenti e ogni evidenza dell’attività svolta.
- Quando l’Amministrazione fornisce indizi attendibili della fittizietà dell’operazione, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica dell’effettività della prestazione e del suo collegamento con l’attività d’impresa.
- La mancanza di un contratto scritto non rende automaticamente nullo un rapporto di consulenza, ma la documentazione contrattuale può essere decisiva sul piano probatorio per dimostrare oggetto, durata, compenso e modalità della prestazione.
- La sproporzione del compenso rispetto alla prestazione descritta, soprattutto se confrontata con fatture analoghe più dettagliate e di importo inferiore, può rafforzare la presunzione di inesistenza o fittizietà.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata dal giudice per valutare documenti e aspetti tecnici già acquisiti; la parte che intende contestarne l’ammissibilità deve farlo tempestivamente, senza limitarsi a partecipare al contraddittorio e contestarla solo successivamente.
- Le garanzie dell’art. 12 dello Statuto del contribuente relative alle verifiche presso i locali aziendali non si estendono automaticamente alle verifiche a tavolino; inoltre non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo durante la fase di mera raccolta delle informazioni.
- In cassazione non è sufficiente riproporre la propria ricostruzione dei fatti o lamentare una generica omessa valutazione delle difese: occorre indicare specificamente un fatto decisivo, controverso e realmente trascurato dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1363 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 nov 2017Sentenza del 24/11/2017 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →