Sentenza n. 11347/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno, presentata alla Questura con raccomandata assicurata spedita il 19 agosto 2024, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio la Questura ha comunicato di avere rilasciato il titolo di soggiorno richiesto in data 7 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha preso atto del rilascio del titolo di soggiorno richiesto e ha ritenuto che, per effetto di tale sopravvenienza, il ricorrente non avesse più interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative. Il Tribunale ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25 per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, IVA e CPA, applicando le riduzioni previste per l’improcedibilità e per il gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; il rilascio del titolo richiesto elimina l’interesse all’azione avverso il silenzio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dei parametri indicati.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede, nel processo amministrativo con patrocinio a spese dello Stato, la riduzione alla metà dei compensi spettanti al difensore.
art. 4, comma 9, d.m. parametri forensi
Richiamato nel calcolo della riduzione del compenso in ragione dell’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione dell’azione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il rilascio del titolo amministrativo richiesto durante il processo non comporta automaticamente l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio, ma determina l’improcedibilità del ricorso se elimina l’utilità concreta della pronuncia giudiziale.
- In caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate per ragioni equitative; resta distinta la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da determinarsi secondo i parametri applicabili e le riduzioni previste dalla legge.
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