Cassazione Penale, Sentenza n. 7182/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione rideterminato la pena per i reati al capo a) attribuendo otto anni e sei mesi di reclusione e 50.000 euro di multa (identica o superiore rispetto alla sanzione inflitta in primo grado), eludendo gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni e violando i principi di proporzionalità e le norme citate (artt. 132, 133, 133-bis cod. pen.). 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per avere mantenuto, per i reati ai capi b) e d) (continuazione esterna), lo stesso quantum applicato in sede di cognizione senza rideterminare in melius gli aumenti conseguenti alla riduzione della pena del reato più grave.
La decisione
Primo motivo: rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la rideterminazione operata dal giudice dell'esecuzione per il reato principale (capo a), perché non basata su criteri aritmetico-proporzionali ma sulla concreta offensività della condotta, sulla personalità del condannato e sui criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; la riduzione (da 10 a 8 anni e 6 mesi per la parte detentiva) è stata considerata congrua e motivata. Secondo motivo: accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione esterna relativi ai capi b) e d), ritenendo che, essendo il reato più grave (capo a) interessato dalla declaratoria di incostituzionalità che ha modificato i limiti edittali, il giudice dell'esecuzione era tenuto a rideterminare anche gli aumenti applicati ai reati-satellite ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. Rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuova determinazione in melius degli aumenti per la continuazione esterna, con obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato diverso dal più grave.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la cornice edittale è stata oggetto di modifiche e pronunce costituzionali che incidono sulla commisurazione della pena applicata e sulla necessità di rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
Dichiarò l'illegittimità della legge 49/2006 ripristinando il previgente quadro sanzionatorio differenziato per "droghe leggere" e "pesanti", con effetti sulla commisurazione delle pene.
Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
Dichiarò l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di 8 anni previsto dall'art. 73 comma 1 per le cosiddette droghe pesanti, indicando come conforme un minimo edittale di 6 anni; tale decisione rende applicabile il nuovo minimo nei confronti di pene non ancora interamente espiate.
art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
Principio secondo cui, in presenza di declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta, si applica la normativa più favorevole; fondamento per la rideterminazione in sede esecutiva.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la individualizzazione e quantificazione della pena che il giudice dell'esecuzione deve utilizzare nella rideterminazione, valutando gravità del fatto, personalità dell'imputato e altri parametri, evitando calcoli automatici.
art. 666, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Attribuiscono al giudice dell'esecuzione poteri penetranti di accertamento e valutazione per la rideterminazione della pena in sede esecutiva, da motivare adeguatamente.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Stabilisce che in caso di continuazione la porzione di pena per i reati satelliti è commisurata alla violazione più grave; pertanto la variazione dei limiti edittali del reato principale impone la rideterminazione degli aumenti per i reati-satellite.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'accordo sulle modalità della pena (patteggiamento); la Corte osserva che la statuizione che recepisce tale accordo, se diventata irrevocabile, condiziona ma non impedisce la revisione della commisurazione in sede esecutiva alla luce di normative più favorevoli.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma che incide sulla commisurazione della pena e la pena non è ancora interamente espiata, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato applicando la normativa più favorevole.
- La rideterminazione non può essere un semplice calcolo aritmetico proporzionale rispetto alla precedente commisurazione: il giudice deve operare una nuova individualizzazione della pena secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., considerando offensività del fatto e personalità dell'imputato e motivando specificamente le scelte.
- Quando la rideterminazione riguarda un reato 'più grave' che modifica i limiti edittali, il giudice dell'esecuzione è tenuto a rideterminare anche gli aumenti per i reati-satellite in continuazione (art. 81, comma 2), anche se tali reati non sono direttamente investiti dalla decisione di incostituzionalità.
- Il giudice dell'esecuzione dispone di ampi poteri istruttori e valutativi (art. 666 c.p.p.) ma deve fornire una motivazione rafforzata quando si discosta dal nuovo minimo edittale risultante dalla pronuncia costituzionale.
- Le statuizioni che recepiscono accordi ex art. 599-bis, una volta divenute irrevocabili, vincolano in parte ma non impediscono la rideterminazione in sede esecutiva qualora sopravvengano norme o pronunce costituzionali più favorevoli.
- In caso di difetto motivazionale o di mancata rideterminazione degli aumenti per continuazione dovuti al cambiamento del reato più grave, la decisione del giudice dell'esecuzione può essere annullata con rinvio per nuovo esame e rideterminazione in melius.
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