Ordinanza n. 49/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- in data 11 settembre 2025 con il quale è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale datato rilasciato al ricorrente, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo che non esiste una norma che vieti di presentare la domanda mediante ricevuta postale o che imponga la validità del permesso al momento della domanda di conversione. Ha inoltre sostenuto che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine entro il quale chiedere la conversione. La Prefettura aveva motivato la revoca rilevando che la richiesta di integrazione relativa al permesso da convertire non sarebbe stata evasa, che dal portale non risultava una domanda di conversione presentata nel 2024 e che era stata allegata soltanto un'istanza del 6 febbraio 2025, escludendo così la buona fede dell'interessato e imputando a quest'ultimo la tardività. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito di avere avviato, il 13 ottobre 2025, un riesame in autotutela dell'istanza, in attesa del parere dell'Ispettorato del Lavoro. Il ricorrente ha altresì allegato un grave pregiudizio derivante dall'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di espulsione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare assistita dal fumus boni iuris, alla luce delle censure relative all'assenza di una chiara base normativa per negare la conversione sulla base della presentazione con ricevuta postale o della non validità del permesso al momento della domanda. Ha considerato sussistente anche il periculum in mora, tenuto conto del grave e irreparabile pregiudizio allegato e dell'intervenuta espulsione. Ha quindi sospeso l'efficacia della revoca del nulla osta. Contestualmente ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura di depositare entro sessanta giorni chiarimenti documentati sulle ragioni dell'avvio del procedimento di riesame e sul relativo esito, come risultanti anche dall'annotazione secondo cui il riesame era stato avviato in autotutela in seguito a un diverso precedente giudiziario sfavorevole. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 3 giugno 2026. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
non prevede un termine entro il quale debba essere chiesta la conversione del permesso di soggiorno
La questione cautelare ha valorizzato la censura secondo cui la disposizione non stabilisce un termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo è giustificata quando le censure prospettano una possibile assenza di base normativa per il diniego o la revoca del titolo e ricorrono concreti pregiudizi gravi e irreparabili.
- La pendenza di un procedimento di riesame avviato in autotutela dall'amministrazione non rende di per sé superflua la tutela cautelare quando il provvedimento impugnato continua a produrre effetti pregiudizievoli e permangono fumus boni iuris e periculum in mora.
- Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione, ordinando chiarimenti documentati sulle ragioni dell'avvio del riesame e sul suo esito, anche quando tali elementi risultano rilevanti per la definizione del merito.
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