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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1080

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti nocivi per animali, uomo e ambiente e ha ritenuto estensibile alle specie minori l’efficacia già riconosciuta per i polli da ingrasso. Il prodotto è autorizzato fino al 20 agosto 2028, alle condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, nell’ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale. Restano ferme le condizioni d’uso, le specifiche tecniche e le misure di sicurezza indicate nell’allegato; il testo è rilevante ai fini del SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi per specie avicole minori

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione autorizza l’uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA, richiamata nei considerando, nonché sulla verifica delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.

Presupposti scientifici e base giuridica

La Commissione precisa che la domanda è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata accompagnata dalla documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA, nel parere del 21 febbraio 2018, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha inoltre ritenuto ragionevole che il meccanismo d’azione nelle specie avicole minori sia analogo a quello già accertato per i polli da ingrasso e ha quindi considerato estensibili, per estrapolazione, le conclusioni sull’efficacia. Non sono state ritenute necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". L’autorizzazione riguarda in modo specifico le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione ed è rilevante ai fini del SEE.

Dati identificativi, composizione e dosaggio

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1829 e indica come titolare dell’autorizzazione Adisseo France SAS. Il prodotto è descritto come preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 in forma solida, contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 29784. Il tenore minimo autorizzato nei mangimi completi, con umidità al 12%, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg.

Metodi di analisi e controlli

Per i controlli analitici sono indicati due metodi: il conteggio del ceppo nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar EN 15784; l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 29784 mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Il rinvio ai metodi di analisi è completato da un riferimento al laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Condizioni particolari di impiego e misure di sicurezza

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre consentito l’impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati lasalocid A sodico o diclazuril. Sul piano della tutela dei lavoratori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 20 agosto 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto dell’autorizzazione

Il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", per specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (articolo 1 e allegato).

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

L’atto è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento e la valutazione EFSA del 21 febbraio 2018, che ha concluso per l’assenza di rischi per salute animale, salute umana e ambiente e per l’estrapolabilità dell’efficacia alle specie avicole minori.

Condizioni di impiego e specifiche tecniche

L’additivo è identificato con il numero 4b1829; il titolare dell’autorizzazione è Adisseo France SAS. Il preparato deve contenere almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo ed è in forma solida; la sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 29784. Il tenore minimo autorizzato nei mangimi completi è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Metodo di analisi

Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 29784 nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi si utilizza il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar EN 15784. Per l’identificazione del ceppo si usa l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Prescrizioni operative e sicurezza per gli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito l’uso nei mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati lasalocid A sodico o diclazuril. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

Durata dell’autorizzazione e applicazione

La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 20 agosto 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresanità animalemercato interno

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